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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20394/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio in materia di rendita catastale. Il ricorso per revocazione era fondato su un unico motivo rescindente: la Corte, nel provvedimento revocando, aveva affermato che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione della società intimata, ma tale presupposto sarebbe stato frutto di errore di fatto, perché la società si era ritualmente costituita con controricorso ed era stata destinataria anche delle comunicazioni di cancelleria. In fase rescissoria la ricorrente chiedeva quindi la correzione della statuizione sulle spese. La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di revocazione, ha riconosciuto l'errore percettivo in ordine alla mancata costituzione della società e ha revocato la propria precedente ordinanza solo limitatamente alla regolazione delle spese. Nel merito del giudizio rescissorio ha poi osservato che l'originario ricorso dell'Agenzia delle Entrate era comunque inammissibile perché censurava solo una delle rationes decidendi della sentenza tributaria, lasciandone intatta un'altra autonoma e decisiva relativa all'accertamento in fatto della rendita catastale proposta, condivisa dal giudice di merito sulla base di dati tecnici e peritali; perciò, la censura non avrebbe potuto comunque condurre all'annullamento della decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la propria ordinanza n. 26377/2022 limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di revocazione, con liquidazione indicata in dispositivo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, richiamando la natura di amministrazione dello Stato e il meccanismo della prenotazione a debito. La statuizione di inammissibilità del ricorso originario dell'Agenzia non viene rimessa in discussione, poiché la revocazione riguarda solo il capo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, che induce a ritenere esistente un fatto decisivo escluso dagli atti o inesistente un fatto decisivo risultante dagli atti; non può coincidere con un errore di valutazione o di giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rende esperibile la revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti, incluso l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei confronti di un'amministrazione dello Stato esentata dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando il giudice di legittimità abbia percepito in modo erroneo un dato processuale o documentale già acquisito agli atti, e non quando abbia valutato o interpretato erroneamente tali atti.
  • Ai fini della revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, possono rilevare anche omissioni concernenti atti interni al giudizio di legittimità, purché la mancata considerazione dipenda da una svista percettiva e non da un errore di giudizio.
  • La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione rende inammissibile la censura rivolta soltanto contro un'altra ratio, perché l'eventuale fondatezza del motivo non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
  • In materia di revocazione, la correzione dell'errore percettivo su un capo della decisione non incide automaticamente sull'intero provvedimento, quando il resto della motivazione di rigetto o inammissibilità resti fermo e autonomamente sufficiente.
  • Le spese seguono la soccombenza anche nel giudizio di revocazione, ma non può disporsi il pagamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti di un'amministrazione dello Stato che opera tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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