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Sentenza

Sentenza n. 1597/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di sospensione immediata dal servizio e dalla retribuzione, nonché le circolari ministeriali e dei rispettivi Corpi che hanno attuato l’obbligo vaccinale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco, hanno chiesto l’annullamento degli atti con cui, ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. 44/2021, è stata accertata la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 e disposta la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ma con privazione della retribuzione e degli altri compensi, fino al completamento del ciclo vaccinale o comunque entro il limite temporale previsto dalla legge. Hanno inoltre impugnato le circolari ministeriali che disciplinavano l’attuazione dell’obbligo, gli atti relativi alla delega e al trattamento dei dati personali e le norme primarie presupposte. La sentenza non esamina i vizi sostanziali dedotti contro l’obbligo vaccinale o i singoli provvedimenti: rileva d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della competenza territoriale, determinata dall’impugnazione delle circolari statali generali.

La decisione

Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma. Le circolari impugnate sono atti generali statali, poiché recano disciplina attuativa e integrativa della normativa primaria; la loro impugnazione comporta l’applicazione dei criteri ordinari di competenza per gli atti generali e statali, senza che prevalga il foro speciale della sede di servizio dei dipendenti. La competenza del TAR Lazio opera per il solo fatto che è stata impugnata una circolare di un’autorità centrale con efficacia non circoscritta alla regione, indipendentemente dal peso che tale censura assume nel ricorso. Il giudice ha deciso con sentenza, ritenendo che la forma dell’ordinanza sia riservata alle ipotesi specificamente previste dall’art. 15 c.p.a.; ha disposto che la causa possa essere riassunta davanti al TAR Lazio e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

    la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    L’attrazione della competenza territoriale dell’atto presupposto da parte dell’atto applicativo non opera quando sono impugnati atti normativi o generali; per questi restano applicabili i criteri ordinari. Per gli atti statali, la competenza inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    il foro speciale della sede di servizio dell'impiegato è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell'autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell'ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati

    Il foro speciale del pubblico impiego non prevale quando tra gli atti impugnati vi è un atto centrale i cui effetti non sono limitati alla circoscrizione del TAR adito; in tale situazione operano i criteri generali e residuali previsti per gli atti statali.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    la pronuncia di incompetenza deve assumere la forma dell’ordinanza soltanto nei casi previsti dai commi 2 e 3 di tale disposizione (ossia, rispettivamente, quando viene assunta in sede di decisione sulla domanda cautelare e quando viene fissata, a seguito di tempestiva eccezione, camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza), mentre in tutti gli altri casi, anche per argomento a contrario, deve essere utilizzata la forma ordinariamente usata per le decisioni conclusive del giudizio dinanzi a un determinato organo giudicante, vale a dire quella della sentenza

    La dichiarazione d’incompetenza assume la forma dell’ordinanza solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 15, commi 2 e 3, c.p.a.; negli altri casi il giudizio si conclude con sentenza. La causa può essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 33, comma 1, lett. b), c.p.a.

    l’art. 33. comma 1, lett. b), cod. proc. amm. va inteso nel senso che il giudice pronuncia ordinanza quando decide sulla competenza nei casi previsti dall’art. 15, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm.

    La previsione secondo cui il giudice decide con ordinanza sulla competenza va coordinata con l’art. 15 c.p.a. e circoscritta ai casi in cui quest’ultimo prescrive tale forma; non impone quindi l’ordinanza in ogni pronuncia d’incompetenza.

Massime di principio

  • Quando è impugnata insieme all’atto applicativo una circolare statale generale che disciplina o integra la normativa primaria e produce effetti non limitati alla circoscrizione del TAR adito, la competenza territoriale si determina secondo i criteri ordinari per gli atti generali statali e spetta al TAR Lazio, sede di Roma; non prevale il foro speciale della sede di servizio del pubblico dipendente.
  • La competenza del TAR Lazio per l’impugnazione di un atto generale statale non dipende dal rilievo sostanziale che la relativa impugnazione assume nell’economia del ricorso: è sufficiente che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare l’atto centrale con efficacia non territorialmente limitata.
  • La dichiarazione d’incompetenza va pronunciata con ordinanza soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 15, commi 2 e 3, c.p.a.; fuori da tali ipotesi, la decisione conclusiva sulla competenza assume la forma della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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