Regolamento (UE) 2024/1085
Regolamento delegato (UE) 2024/1085 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità di un ente ai requisiti relativi all’utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce in modo puntuale come le autorità di vigilanza devono valutare la conformità degli enti ai requisiti del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato. La disciplina copre l’intero ciclo di controllo: governance interna, qualità della documentazione, outsourcing, validazione dei modelli, test retrospettivi, assegnazione di profitti e perdite, qualità dei dati e trattamento di fattori di rischio specifici. Il testo coordina inoltre la valutazione con vari regolamenti delegati UE già adottati in materia di modellizzabilità dei fattori di rischio, orizzonti di liquidità, test retrospettivi, rischio di scenario di stress e rischio di default. Sono previste applicazioni differite per alcune parti legate ai rischi ambientali e ai test retrospettivi diretti sulla perdita attesa.
Stabilisce la metodologia di valutazione che le autorità competenti devono seguire per verificare la conformità degli enti ai requisiti prudenziali sull’utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento autorizzati, o in procinto di essere autorizzati, a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Riguarda la verifica della conformità ai requisiti relativi a governance, unità di negoziazione, unità di controllo del rischio, nuovi prodotti, verifica indipendente, convalida interna, limiti di posizione, stress test, sistemi informatici, test retrospettivi, assegnazione di profitti e perdite, fattori di rischio, variabili proxy, qualità dei dati e modello interno di rischio di default. Talune disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025 (aspetti ambientali e alcuni profili di reverse stress) e dal 1° gennaio 2026 (test retrospettivi diretti sulla perdita attesa).
Regolamento delegato (UE) 2024/1085: metodologia di valutazione per i modelli interni del rischio di mercato
Il regolamento definisce la metodologia che le autorità competenti devono applicare per verificare se un ente rispetta i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato. La finalità è rendere uniforme, comparabile e proporzionata la vigilanza su governance, modelli, dati, stress test e validazione interna, tenendo conto anche degli atti delegati già adottati dalla Commissione sul medesimo impianto prudenziale.
Ambito e struttura della valutazione
La verifica riguarda tre blocchi principali: requisiti di governance, modello interno di misurazione del rischio e modello interno di rischio di default. Le autorità competenti devono applicare principi di proporzionalità, verificare la qualità della documentazione e controllare gli accordi di esternalizzazione. Il regolamento consente altresì alle autorità di adottare misure incisive, come la rimozione di specifiche posizioni da un’unità di negoziazione o il diniego dell’autorizzazione all’uso del metodo dei modelli interni, quando permangano carenze significative o l’assetto back-to-back impedisca la verifica della precisione del modello.
Proporzionalità, documentazione ed esternalizzazione
L’articolo 2 introduce una scala di complessità degli strumenti finanziari, dalla categoria più semplice senza opzionalità fino a strumenti complessi path-dependent o multi-sottostante. La documentazione presentata dall’ente deve essere completa, approvata al livello gerarchico corretto e tale da consentire a terzi qualificati di comprendere il modello. In caso di esternalizzazione, non devono essere trasferite le funzioni riservate all’unità di controllo del rischio, mentre l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione devono restare responsabilizzati e avere pieno accesso alle informazioni rilevanti.
Governance interna, unità di negoziazione e nuovi prodotti
Il regolamento attribuisce un ruolo centrale all’organo di amministrazione, all’alta dirigenza, ai comitati interni e all’unità di controllo del rischio. Quest’ultima deve essere indipendente, adeguatamente dotata di risorse, presente nei processi decisionali chiave e responsabile dell’esito dei calcoli del modello. Le unità di negoziazione devono essere chiaramente distinte, con strategie di business documentate, limiti di posizione formalizzati e un livello minimo del 10% dei requisiti di fondi propri calcolato con il metodo interno. Per i nuovi prodotti è richiesta una politica approvata, un comitato dedicato e una gestione prudenziale con autorizzazioni limitate, monitoraggio individuale e piena integrazione nei sistemi prima della negoziazione ordinaria.
Convalida, test, limiti e stress test
La convalida interna deve essere indipendente e almeno annuale; la relazione di convalida deve raggiungere l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione e contenere metodologia, test, dati di riferimento e processi di pulizia dei dati. I limiti di negoziazione devono essere coerenti con il risk appetite e con il bilancio delle unità; l’aggiornamento deve avvenire almeno ogni anno, e con maggiore frequenza in caso di cambiamenti organizzativi o nuovi prodotti. Le violazioni devono essere documentate, escalated e approvate secondo procedure interne. I programmi di prove di stress devono includere scenari storici, ipotetici, reverse stress e ad hoc, e dal 1° gennaio 2025 devono integrare i rischi climatici e ambientali.
Qualità dei sistemi, test retrospettivi e misurazione della precisione
Le autorità devono verificare la solidità dei sistemi informatici e la riconciliazione almeno settimanale delle posizioni e degli strumenti. Il modello deve dimostrare precisione storica soddisfacente e coerenza rispetto ai modelli interni di gestione del rischio. Il regolamento rafforza inoltre i requisiti di backtesting e di assegnazione di profitti e perdite, imponendo un’analisi tecnica degli scostamenti, l’integrazione delle rettifiche di pricing e una comunicazione tempestiva sia all’alta dirigenza sia all’autorità competente. I test retrospettivi diretti sulla misura della perdita attesa sono richiesti ma la relativa valutazione vigilanza decorre dal 1° gennaio 2026.
Fattori di rischio, modellizzabilità e orizzonti di liquidità
Una parte consistente del testo è dedicata alla verifica che il modello copra tutti i fattori di rischio rilevanti, con inventari dettagliati per tassi, azionario, spread creditizi, cambio, merci, curve e superfici di volatilità. Le autorità devono accertare che i fattori non modellizzati siano motivati, che i fattori modellizzati siano sufficienti e che l’assegnazione alle categorie e sottocategorie sia corretta, anche in relazione agli orizzonti di liquidità. È previsto un controllo specifico sulla coerenza tra natura del rischio, dati di input e categoria assegnata, nonché sulla gestione dei casi di deroga e delle riclassificazioni mensili.
Variabili proxy e qualità dei dati
Il regolamento richiede che l’uso delle proxy sia governato da criteri formali e prudenziali: l’ente deve definire quando un fattore di rischio è approssimato, con quale metodo e con quale logica economica. Le autorità verificano la rappresentatività economica della proxy, la stretta correlazione tra serie temporali, la tenuta nel periodo di stress e l’assenza di salti anomali tra dati approssimati e non approssimati. Sul fronte della qualità dei dati, l’ente deve documentare riempimenti, sostituzioni, filtri e controlli periodici, mentre le autorità possono concentrare l’attenzione su serie temporali con elevata quota di dati mancanti, giorni invariati o modifiche estese dei dati originari.
Calcolo delle variazioni, assegnazione di profitti e perdite e analisi degli scostamenti
Gli articoli 36-38 collegano in modo stretto i calcoli di variazioni ipotetiche, reali e teoriche al quadro dei test retrospettivi e dell’assegnazione di profitti e perdite. Le autorità devono verificare che gli elementi esclusi o inclusi nelle diverse serie siano limitati a quelli consentiti, che il passaggio del tempo sia trattato coerentemente e che gli aggiustamenti di valutazione siano correttamente associati al rischio di mercato o esclusi quando non pertinenti. Gli scostamenti devono essere esaminati nel dettaglio, attribuiti alle cause corrette, notificati entro tre giorni lavorativi all’alta dirigenza e comunicati entro un mese all’autorità competente.
Posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
Per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio merci, il regolamento coordina la valutazione con il regolamento delegato (UE) 2023/1577. Le politiche interne devono definire quali posizioni rientrano nel perimetro del metodo alternativo dei modelli interni, quale valore contabile o equo sia assunto come base e come siano trattati i casi di deroga. Le autorità devono anche verificare la tracciabilità delle posizioni, la correttezza degli input di valutazione e la coerenza delle variazioni ipotetiche e reali con le regole specifiche per il rischio di cambio e di posizione in merci.
Modello di perdita attesa e scenario di stress
Il capo 3 contiene una disciplina molto dettagliata sulla misura della perdita attesa e sulla misura del rischio di scenario di stress. Per la perdita attesa, l’ente deve disporre di un modello coerente con dati storici, adeguata frequenza di calcolo, stime prudenziali e un sottoinsieme ben motivato di fattori modellizzabili. Per lo scenario di stress, occorrono inventari dedicati, regole sull’uso dei metodi diretto, graduale e regolamentare, criteri per l’individuazione dei giorni lavorativi e non lavorativi, una gestione rigorosa delle situazioni di impossibilità di determinazione del prezzo e un aggiornamento dei periodi di stress con cadenza almeno trimestrale o secondo i criteri interni rilevanti.
Modello interno di rischio di default
Il capo 4 riguarda il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default. Le autorità devono verificare che tutte le posizioni con fattori di rischio azionario o differenziale creditizio siano incluse, che il valore a rischio sia calcolato al 99,9% e che, se il calcolo è non giornaliero, la frequenza ridotta non sottostimi il rischio. In materia di PD e LGD, il regolamento richiede inventari analitici, aggiornamento tempestivo, soglie minime, coerenza con il quadro IRB e con il regolamento delegato (UE) 2023/1578, oltre a controlli sulla giustificazione dell’uso di fonti interne o esterne. La struttura di correlazione, il riconoscimento delle coperture e la riflessione del ciclo economico e delle non linearità sono oggetto di verifiche specifiche e approfondite.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Alcune disposizioni relative ai rischi ambientali e al reverse stress si applicano dal 1° gennaio 2025, mentre i requisiti sui test retrospettivi diretti sulla perdita attesa si applicano dal 1° gennaio 2026.
Disposizioni principali
Struttura della valutazione e misure correttive
L’articolo 1 impone alle autorità competenti di valutare separatamente gli aspetti di governance, il modello interno di misurazione del rischio e il modello interno di rischio di default. Se emergono carenze significative in talune classi di prodotti di un’unità di negoziazione, l’autorità può imporre la rimozione delle posizioni interessate oppure negare l’autorizzazione all’uso del metodo dei modelli interni per quella unità. La stessa logica si applica ai casi di contabilizzazione back-to-back verso soggetti del gruppo fuori dal perimetro di consolidamento UE, e ai casi economicamente equivalenti.
Proporzionalità, documentazione ed esternalizzazione
L’articolo 2 introduce una graduazione della valutazione in base alla complessità degli strumenti finanziari: strumenti semplici senza opzionalità, strumenti su singolo sottostante senza path-dependency e, in ultima categoria, strumenti complessi, path-dependent, su sottostanti multipli o con payoff in valuta diversa. Gli articoli 3 e 4 richiedono documentazione sufficientemente dettagliata e approvata al livello gerarchico appropriato, nonché controlli stringenti sull’outsourcing: le funzioni essenziali dell’unità di controllo del rischio non possono essere esternalizzate, l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione devono mantenere la vigilanza, e le autorità devono avere pieno accesso alle informazioni.
Governance, unità di negoziazione e nuovi prodotti
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 disciplinano la governance interna. Devono esistere ruoli e responsabilità chiaramente definiti per alta dirigenza, organo di amministrazione, comitati interni e unità di controllo del rischio, che deve essere indipendente e dotata di risorse adeguate. Le unità di negoziazione devono avere una strategia di business documentata, limiti coerenti con il rischio accettabile e una quota minima del 10% dei requisiti di fondi propri calcolata con il metodo dei modelli interni. La politica sui nuovi prodotti deve prevedere un comitato dedicato, autorizzazioni limitate nel tempo e il monitoraggio individuale fino alla piena integrazione nei sistemi; la verifica indipendente del modello richiede revisione almeno annuale e reporting all’organo di amministrazione.
Convalida interna, relazioni, limiti e stress test
Gli articoli 11-18 disciplinano la convalida interna, l’adeguatezza delle relazioni interne, i limiti di negoziazione e i programmi di prove di stress. La convalida deve essere indipendente, annuale e completa; le relazioni devono essere approvate e aggiornate; i limiti di posizione devono essere formalizzati, coerenti con il risk appetite e aggiornati almeno ogni anno; le violazioni devono seguire procedure di escalation e approvazione. Le prove di stress devono includere scenari ipotetici, osservati, reverse stress e scenari ad hoc, considerare anche rischi ambientali e, dal 1° gennaio 2025, integrare espressamente i rischi climatici e ambientali più ampi.
Sistemi informatici, accuratezza del modello e test retrospettivi
Gli articoli 19-21 richiedono sistemi informatici solidi, riconciliazioni almeno settimanali delle posizioni, inventari delle funzioni di pricing e controlli sulla qualità del modello. Il modello deve dimostrare, sulla base dei riscontri storici, una precisione soddisfacente e una coerenza sostanziale con i modelli interni di gestione del rischio. L’articolo 21 introduce inoltre un programma aggiuntivo di test retrospettivi, inclusi test diretti sulla perdita attesa; tale aspetto si applica dalla data del 1° gennaio 2026.
Fattori di rischio, modellizzabilità e orizzonte di liquidità
Gli articoli 23-33 descrivono in modo dettagliato i requisiti di copertura dei fattori di rischio, modellizzabilità, orizzonte di liquidità e gestione di curve, superfici e cubi. Le autorità devono verificare che il modello includa almeno i fattori di rischio usati nel metodo standardizzato alternativo e che eventuali esclusioni siano motivate e monitorate. Sono previsti inventari analitici per tasso di interesse, azionario, differenziali creditizi, cambio, merci, curve e superfici di volatilità, con regole specifiche su base risk factor, base risk, categorie e sottocategorie, nonché criteri di aggiornamento mensile e di riclassificazione.
Variabili proxy e qualità dei dati
Gli articoli 34 e 35 disciplinano l’uso delle variabili proxy e la qualità dei dati. Le politiche interne devono definire quando un fattore di rischio può essere approssimato, con quale metodo e con quali criteri di prudenza; il regolamento impone inoltre verifiche su economicità della proxy, correlazione tra serie temporali, assenza di salti anomali e non sottostima della volatilità nel periodo di stress. Per i dati, l’ente deve documentare compilazioni, sostituzioni e filtraggi, monitorare i giorni mancanti o invariati e giustificare l’utilizzo di serie temporali di bassa qualità, con poteri di approfondimento specifici per le autorità.
Test retrospettivi, assegnazione di profitti e perdite e analisi degli scostamenti
Gli articoli 36-38 coordinano le verifiche sulle variazioni ipotetiche, reali e teoriche del valore del portafoglio con il regolamento delegato (UE) 2022/2059. Le autorità devono accertare quali elementi siano inclusi o esclusi nelle diverse serie di variazioni, il trattamento del time decay, la coerenza dei portafogli e delle rettifiche, nonché la corretta applicazione delle metodologie statistiche per l’assegnazione di profitti e perdite (inclusi coefficiente di Spearman e test di Kolmogorov-Smirnov). Gli scostamenti devono essere analizzati in dettaglio, notificati all’alta dirigenza entro tre giorni lavorativi e comunicati all’autorità entro un mese.
Posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
L’articolo 39 disciplina il trattamento delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio merci, coordinandosi con il regolamento delegato (UE) 2023/1577. Le politiche interne devono identificare le posizioni incluse nel perimetro del metodo alternativo dei modelli interni, il valore contabile o equo di base e i casi in cui si applicano trattamenti derogatori o modalità alternative per le variazioni ipotetiche e reali. Le autorità devono verificare tracciabilità, corretta inclusione nelle misure di rischio e coerenza degli input di valutazione.
Misura del rischio di perdita attesa e scenario di stress
Gli articoli 40-44 sviluppano i requisiti relativi alla misura del rischio di perdita attesa e alla misura del rischio di scenario di stress. Sono richieste adeguata riflessione delle non linearità, una stima prudente delle perdite attese, criteri oggettivi per la selezione dei fattori modellizzabili, corretto trattamento dell’orizzonte di liquidità e controlli sull’ipotesi distributiva e statistica. Per lo scenario di stress, l’ente deve disporre di inventari dedicati ai fattori non modellizzabili, definire criteri per l’uso dei metodi diretto, graduale o regolamentare, tracciare le situazioni di impossibilità di determinazione del prezzo e aggiornare i periodi di stress secondo le regole del regolamento delegato (UE) 2024/397.
Modello interno di rischio di default
Gli articoli 45-52 disciplinano il terzo blocco, relativo al requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default. Le autorità devono verificare l’inclusione di tutte le posizioni rilevanti, l’accuratezza del valore a rischio al 99,9%, la frequenza del calcolo, le stime di probabilità di default e di perdita in caso di default, la struttura di correlazione tra emittenti, il riconoscimento delle coperture e il rispetto dei requisiti particolari del modello. Il testo coordina espressamente la vigilanza con il regolamento delegato (UE) 2023/1578, che disciplina le modalità di stima di PD e LGD da fonti interne o esterne.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 53 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. L’applicazione di alcune disposizioni è differita al 1° gennaio 2025 per i profili ambientali e di reverse stress, e al 1° gennaio 2026 per i test retrospettivi diretti sulla perdita attesa. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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