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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42469/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente ha dedotto l'erronea mancata retrodatazione, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., del termine di decorrenza della seconda misura alla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare (13/11/2019), sostenendo che i fatti fra i due procedimenti erano oggettivamente e soggettivamente connessi e che gli elementi indiziari a fondamento della seconda misura erano già desumibili dagli atti all'epoca della prima ordinanza o della relativa richiesta di rinvio a giudizio

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare la "contestazione a catena" e quindi per la retrodatazione: mancante la connessione qualificata tra i reati e, in ogni caso, privi gli atti anteriori di elementi idonei e sufficienti a giustificare la seconda misura, la quale si fondava su un compendio indiziario complesso emerso successivamente (intercettazioni, informative, dichiarazioni di collaboratori). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Disciplina la "contestazione a catena" e la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari quando siano emesse più ordinanze riguardanti medesima misura per lo stesso fatto o per fatti connessi; la disposizione richiede, a seconda dei casi, che i fatti siano connessi secondo forme qualificate o che gli elementi per la seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riguarda i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare; la Corte ha richiamato la doppia presunzione di pericolo di reiterazione che giustifica misure severe come la custodia in carcere

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso concreto la contestazione associativa ha costituito un autonomo titolo custodiale rispetto ai singoli reati di detenzione e cessione

  • Corte costituzionale, sent. n. 408 del 3/11/2005

    Ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 297 comma 3 prevedendo la retrodatazione anche per fatti diversi non connessi, quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza

  • Corte costituzionale, sent. n. 233 del 22/07/2011

    Ha ulteriormente chiarito i limiti applicativi della retrodatazione, indicando condizioni specifiche anche con riferimento a sentenze irrevocabili per i fatti oggetto della prima ordinanza

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato)

    Ha chiarito che quando le ordinanze sono emesse nello stesso procedimento e sussiste connessione qualificata la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla desumibilità degli elementi al momento della prima ordinanza

Massime di principio

  • La "contestazione a catena" (retrodatazione dei termini cautelari) si applica in tre profili distinti: a) ordinanze nello stesso procedimento con connessione qualificata (retrodatazione automatica); b) ordinanze in procedimenti diversi ma con connessione qualificata e elementi già desumibili prima del rinvio a giudizio per il primo fatto; c) anche per fatti non qualificati come connessi se, al momento della prima ordinanza, dagli atti risultavano elementi idonei e sufficienti per la successiva ordinanza
  • Non basta la sovrapposizione temporale o la somiglianza apparente dei fatti: è necessario dimostrare che al tempo della prima ordinanza esistevano già, negli atti, elementi idonei e sufficienti a giustificare la seconda misura, soprattutto quando i procedimenti sono distinti e la contestazione associativa deriva da un compendio indiziario emerso successivamente
  • La retrodatazione opera automaticamente solo nel caso di connessione qualificata fra reati nel medesimo procedimento; negli altri casi l'onere probatorio spetta alla difesa che deve dimostrare la desumibilità preventiva degli elementi dalla documentazione a disposizione
  • La contestazione di meri vizi formali o temporali senza confutare la ricostruzione probatoria complessiva e la necessità delle esigenze cautelari ha probabilità limitata di successo: i giudici richiedono motivazioni congrue e logiche che evidenzino la sussistenza dei presupposti di legge
  • In procedimenti distinti, per ottenere la retrodatazione la difesa dovrebbe evidenziare anche che la separazione dei procedimenti è riconducibile a scelte dell’autorità inquirente e che le informazioni a fondamento della seconda misura erano effettivamente disponibili anteriormente
  • Prassi difensiva consigliata: documentare tempestivamente dagli atti investigativi la presenza degli elementi di fatto e della loro sufficienza già al momento della prima ordinanza; chiedere l’accertamento della connessione qualificata quando sussistono elementi di continuità o teleologicità fra le condotte

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