Cassazione Penale, Sentenza n. 42469/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente ha dedotto l'erronea mancata retrodatazione, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., del termine di decorrenza della seconda misura alla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare (13/11/2019), sostenendo che i fatti fra i due procedimenti erano oggettivamente e soggettivamente connessi e che gli elementi indiziari a fondamento della seconda misura erano già desumibili dagli atti all'epoca della prima ordinanza o della relativa richiesta di rinvio a giudizio
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare la "contestazione a catena" e quindi per la retrodatazione: mancante la connessione qualificata tra i reati e, in ogni caso, privi gli atti anteriori di elementi idonei e sufficienti a giustificare la seconda misura, la quale si fondava su un compendio indiziario complesso emerso successivamente (intercettazioni, informative, dichiarazioni di collaboratori). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Disciplina la "contestazione a catena" e la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari quando siano emesse più ordinanze riguardanti medesima misura per lo stesso fatto o per fatti connessi; la disposizione richiede, a seconda dei casi, che i fatti siano connessi secondo forme qualificate o che gli elementi per la seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare; la Corte ha richiamato la doppia presunzione di pericolo di reiterazione che giustifica misure severe come la custodia in carcere
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso concreto la contestazione associativa ha costituito un autonomo titolo custodiale rispetto ai singoli reati di detenzione e cessione
Corte costituzionale, sent. n. 408 del 3/11/2005
Ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 297 comma 3 prevedendo la retrodatazione anche per fatti diversi non connessi, quando gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza
Corte costituzionale, sent. n. 233 del 22/07/2011
Ha ulteriormente chiarito i limiti applicativi della retrodatazione, indicando condizioni specifiche anche con riferimento a sentenze irrevocabili per i fatti oggetto della prima ordinanza
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato)
Ha chiarito che quando le ordinanze sono emesse nello stesso procedimento e sussiste connessione qualificata la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla desumibilità degli elementi al momento della prima ordinanza
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (retrodatazione dei termini cautelari) si applica in tre profili distinti: a) ordinanze nello stesso procedimento con connessione qualificata (retrodatazione automatica); b) ordinanze in procedimenti diversi ma con connessione qualificata e elementi già desumibili prima del rinvio a giudizio per il primo fatto; c) anche per fatti non qualificati come connessi se, al momento della prima ordinanza, dagli atti risultavano elementi idonei e sufficienti per la successiva ordinanza
- Non basta la sovrapposizione temporale o la somiglianza apparente dei fatti: è necessario dimostrare che al tempo della prima ordinanza esistevano già, negli atti, elementi idonei e sufficienti a giustificare la seconda misura, soprattutto quando i procedimenti sono distinti e la contestazione associativa deriva da un compendio indiziario emerso successivamente
- La retrodatazione opera automaticamente solo nel caso di connessione qualificata fra reati nel medesimo procedimento; negli altri casi l'onere probatorio spetta alla difesa che deve dimostrare la desumibilità preventiva degli elementi dalla documentazione a disposizione
- La contestazione di meri vizi formali o temporali senza confutare la ricostruzione probatoria complessiva e la necessità delle esigenze cautelari ha probabilità limitata di successo: i giudici richiedono motivazioni congrue e logiche che evidenzino la sussistenza dei presupposti di legge
- In procedimenti distinti, per ottenere la retrodatazione la difesa dovrebbe evidenziare anche che la separazione dei procedimenti è riconducibile a scelte dell’autorità inquirente e che le informazioni a fondamento della seconda misura erano effettivamente disponibili anteriormente
- Prassi difensiva consigliata: documentare tempestivamente dagli atti investigativi la presenza degli elementi di fatto e della loro sufficienza già al momento della prima ordinanza; chiedere l’accertamento della connessione qualificata quando sussistono elementi di continuità o teleologicità fra le condotte
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