Cassazione Penale, Sentenza n. 19934/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) nullità degli atti successivi alla modifica del capo di imputazione (espunzione della guida in stato di ebbrezza) a seguito di opposizione a decreto penale; 2) nullità della sentenza di appello per notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore e non presso il domicilio dichiarato dall'imputata; 3) travisamento della prova e carenza di motivazione circa l'identificazione dell'imputata quale autrice del reato, con richiesta di rinnovata valutazione probatoria; 4) omissione della motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante richiesta della parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto e lo ha ritenuto fondato solo in relazione all'ultimo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena e ha rinviato alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. Gli altri motivi sono stati rigettati: il primo è manifestamente infondato, il secondo è infondato perché la notificazione è risultata valida avendo l'imputata eletto domicilio presso lo studio del difensore nell'istanza per il gratuito patrocinio; il terzo è inammissibile nella doglianza di legittimità essendo una rivalutazione di merito.
Norme richiamate
artt. 474 e 648 cod. pen.
Sono gli articoli relativi ai reati per i quali la Corte di merito aveva ritenuto Thiam responsabile; indicano le fattispecie penalmente contestate in primo e secondo grado
art. 161 cod. proc. pen.
L'elezione di domicilio effettuata nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato opera per l'intero procedimento e rende valida la notificazione presso lo studio del difensore, senza possibilità di parcellizzare gli effetti della dichiarazione di domicilio
sospensione condizionale della pena (artt. 163 e ss. cod. pen.)
Pur non essendo richiamati articoli specifici nella motivazione, la Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice d'appello ha il dovere di motivare il mancato esercizio d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale quando la parte lo abbia chiesto; l'omessa motivazione è motivo di annullamento con rinvio
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato si estende all'intero procedimento e rende valide le notificazioni effettuate presso il domicilio eletto nello studio del difensore
- La modifica del capo di imputazione a seguito di opposizione a decreto penale non determina automaticamente la nullità degli atti successivi: il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio o quale diversa scelta processuale avrebbe adottato
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: le censure che si traducono in una mera richiesta di rinnovazione o diversa valutazione delle prove sono inammissibili o infondate in sede di legittimità
- Se la parte ha richiesto la sospensione condizionale della pena, il giudice d'appello deve motivare espressamente il mancato riconoscimento del beneficio; l'omessa motivazione costituisce vizio che legittima l'annullamento e il rinvio
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