Sentenza n. 250/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) della valutazione, pari a 18,5/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02); nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; b) dei quesiti n. 9, 14 e 28 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub a); c) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento e) del diritto del ricorrente all’attribuzione di 3 punti aggiuntivi ai 18,5 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati; f) del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione di 18,5/30 nella prova scritta e conseguente esclusione dal concorso, nonché tre quesiti del questionario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione conseguita nella prova scritta di un concorso pubblico, pari a 18,5/30 e inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, chiedendo l'annullamento dei quesiti n. 9, 14 e 28, l'attribuzione di tre punti aggiuntivi e la riammissione alla procedura. Ha sostenuto: quanto al quesito n. 9, relativo ai file elaborabili mediante OCR, che anche un documento Word potrebbe essere elaborato da un software di riconoscimento ottico dei caratteri; quanto al quesito n. 14, relativo alla responsabilità civile del cancelliere per il compimento di un atto nullo, che la domanda fosse incompleta perché l'art. 60 c.p.c. contempla anche la responsabilità per colpa grave; quanto al quesito n. 28, relativo ai soggetti legittimati a promuovere direttamente davanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità, che la formulazione utilizzata fosse priva di fondamento normativo. Le amministrazioni hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Giustizia è infatti l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non è estraneo alla procedura; la Commissione Interministeriale Ripam è competente per gli atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il quesito n. 9 è legittimo perché l'OCR serve alla conversione in testo digitale di immagini, documenti scansionati o PDF e non alla conversione tout court di un documento Word, che è già editabile; l'eventuale estrazione di testo da immagini contenute in un file Word non rende il documento Word, in quanto tale, oggetto della funzione tipica dell'OCR. Il quesito n. 14 non è incompleto: rientra nella discrezionalità tecnica della commissione selezionare, tra le ipotesi previste dall'art. 60 c.p.c., una risposta esatta riferita alla responsabilità per dolo. Sarebbe stato erroneo soltanto indicare il dolo come unica ipotesi di responsabilità prevista dalla norma. La risposta del candidato, secondo cui il cancelliere è sempre civilmente responsabile, è invece errata perché comprende anche la colpa lieve, non contemplata dalla disposizione. Il quesito n. 28 è parimenti legittimo: l'espressione "questione sulla costituzionalità", pur non coincidente con la formula normativa "questione di legittimità costituzionale", è chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principale disciplinato dall'art. 127 Cost. e non è idonea a disorientare il candidato. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati il decorso del termine previsto, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti processuali per la decisione immediata nel merito.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici
La disposizione fonda la competenza della Commissione Interministeriale Ripam ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali e, conseguentemente, la sua legittimazione passiva.
art. 60 c.p.c.
La commissione può individuare come risposta esatta una delle ipotesi di responsabilità civile del cancelliere previste dalla norma, senza dover necessariamente riprodurre tutte le condizioni e forme di responsabilità contemplate dalla disposizione. La risposta è erronea se estende la responsabilità alla colpa lieve.
art. 127 Cost.
questione di legittimità costituzionale
La formulazione concorsuale "questione sulla costituzionalità" è stata ritenuta chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principale disciplinato dalla disposizione, senza determinare disorientamento del candidato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la legittimazione passiva spetta anche all'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, poiché essa non è estranea alla procedura, indipendentemente dall'imputazione degli effetti dei singoli atti concorsuali.
- La scelta delle domande e delle risposte nei quesiti concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile quando il quesito sia oggettivamente erroneo, ambiguo o concretamente idoneo a disorientare il candidato.
- Un quesito a risposta multipla non è incompleto per il solo fatto che la risposta individuata come esatta non riproduca tutte le ipotesi o condizioni previste dalla norma di riferimento, purché quella risposta sia giuridicamente corretta e non presenti come esclusiva un'ipotesi che la legge contempla soltanto insieme ad altre.
- Una formulazione concorsuale non deve necessariamente riprodurre letteralmente il testo normativo: è sufficiente che il significato sia chiaramente riferibile alla disciplina applicabile e non sia concretamente idoneo a disorientare il candidato.
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