Cassazione Penale, Sentenza n. 27347/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di 279.204,19 euro sui conti della Eleven Finance S.r.l., ritenuti profitto del reato di bancarotta per distrazione contestato a Vanessa Ferrero. Il ricorrente contestava, tra l'altro, l'inosservanza delle indicazioni della Corte di cassazione (che aveva annullato con rinvio l'ordinanza di riesame), l'estensione del sequestro a una persona giuridica terza rispetto al capo di imputazione diretto, la mancanza di prove sulla effettiva disponibilità delle somme da parte di Vanessa Ferrero e il travisamento dei fatti (confusione tra titolarità del conto e mera delega ad operare; possibile natura delle operazioni come bancarotta preferenziale anziché distrattiva; inosservanza delle regole di esecuzione del sequestro su beni di terzi e delle tutele delle procedure concorsuali).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di rinvio non avesse soddisfatto le questioni sollevate nella precedente pronuncia di annullamento: mancava la dimostrazione che le somme sequestrate fossero effettivamente riconducibili alle condotte distrattive contestate a Vanessa Ferrero e che fossero nella sua disponibilità personale. La Corte ha inoltre osservato che la fattispecie descritta dal Tribunale del riesame poteva configurare una bancarotta preferenziale, non una bancarotta per distrazione, con conseguente assenza del chiaro nesso di pertinenzialità tra profitto del reato e somme sequestrate. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha annullato il decreto di sequestro preventivo relativo all'importo di 279.204,19 euro, disponendo la comunicazione al Procuratore generale per gli adempimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo diretto di somme ritenute profitto del reato richiede la prova della riferibilità delle somme alle condotte contestate e della effettiva disponibilità delle stesse da parte dell'indagato; la mera delega ad operare su conti intestati a terzi non è sufficiente.
art. 240, primo comma, cod. pen.
Consente la confisca del profitto del reato ma tale misura ablativa richiede il concreto nesso di pertinenzialità tra il bene (o denaro) e l'attività delittuosa; la qualificazione del bene come "profitto" non può essere assunta in mancanza di elementi probatori specifici.
art. 623, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevanza procedurale degli obblighi del giudice di uniformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione; l'ordinanza di riesame doveva rispondere chiaramente ai rilievi della suprema Corte.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Regole di impugnazione per la cassazione e le deduzioni che possono essere valutate; utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso (inosservanza di norme, vizio di motivazione, travisamento di atti).
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Norme sull'esecuzione del sequestro nei confronti di terzi, con rinvio alle disposizioni civili: la Corte ha richiamato la necessità di rispettare le garanzie procedurali e le tutele dei creditori nelle procedure concorsuali.
art. 163, comma 2, n. 4, legge fallimentare (L. Fall.)
Riferimento alla disciplina fallimentare circa la destinazione delle somme e le autorizzazioni per pagamenti/atti di straordinaria amministrazione; la Corte ha richiamato l'esigenza di considerare gli effetti sulle aspettative dei creditori nelle procedure concorsuali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo su conti intestati a terzi è ammissibile solo se è provato il nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato e l'effettiva disponibilità delle somme da parte dell'indagato; la mera delega ad operare sul conto non basta.
- Deve essere chiaramente individuata la natura giuridica del fatto (es. bancarotta per distrazione vs bancarotta preferenziale): la qualificazione influisce direttamente sulla possibilità di considerare determinati beni come "profitto" del reato.
- Il giudice di riesame, in sede di rinvio da parte della Cassazione, è tenuto a rispondere espressamente e con elementi concreti alle questioni indicate dalla Suprema Corte; argomentazioni vaghe o assertive sono insufficienti.
- L'estensione del sequestro oltre l'oggetto originario indicato dal GIP e la trasformazione implicita del tipo di sequestro (da diretto a per equivalente o estensione a terzi) richiedono specifica motivazione e non possono essere operate per mera valorizzazione di reti societarie senza prova.
- In presenza di procedure concorsuali o di società sottoposte a concordato, il bilanciamento tra esigenze cautelari e tutela delle legittime aspettative dei creditori va attentamente valutato prima di disporre misure ablative su somme destinate alla soddisfazione dei creditori.
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