Sentenza n. 3422/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 513 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 04.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.309,50, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 513/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese di lite, omettendo il pagamento della sorte capitale e dei relativi accessori. La ricorrente ha chiesto anche l’adozione degli atti necessari alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la sentenza da eseguire non aveva posto a suo carico alcun obbligo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti nei confronti del Ministero tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di una sentenza passata in giudicato, notificazione all’amministrazione debitrice, decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e persistente inadempimento, non contestato dal Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, pagando la sorte capitale e gli accessori entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nei confronti dell’INPS per difetto di legittimazione passiva, poiché il titolo esecutivo aveva condannato esclusivamente il Ministero e non aveva imposto all’INPS alcun obbligo di pagamento o di facere. La regolarizzazione contributiva costituisce un obbligo del Ministero quale datore di lavoro, mentre l’attività dell’INPS è soltanto consequenziale e non può essere imposta direttamente in sede di ottemperanza in assenza di una specifica statuizione contenuta nel giudicato. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione su successiva istanza in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori; le spese tra la ricorrente e l’INPS sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per applicare la penalità, riservandola a una fase successiva di persistente inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, insieme al passaggio in giudicato e all’inadempimento dell’amministrazione, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 7 CCNL 15.3.2001
Retribuzione Professionale Docenti
È la fonte contrattuale del diritto sostanziale riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; la sentenza amministrativa ne ordina l’esecuzione senza ridefinirne il contenuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è finalizzato esclusivamente a dare attuazione alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale e non può ampliare il perimetro soggettivo od oggettivo del giudicato.
- Un soggetto che abbia partecipato al giudizio di cognizione, ma che non sia stato destinatario di alcuna statuizione di condanna o di altro obbligo nel titolo da eseguire, non è legittimato passivamente nel giudizio di ottemperanza.
- Quando il titolo giudiziale condanna il Ministero-datore di lavoro al pagamento di somme e alla regolarizzazione contributiva, l’eventuale attività dell’ente previdenziale è meramente consequenziale e non può essere direttamente imposta in sede di ottemperanza in assenza di una specifica statuizione a suo carico.
- La sussistenza di un giudicato notificato all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e il persistente inadempimento legittimano il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’esecuzione entro un termine e a nominare preventivamente un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non opera automaticamente: il giudice può riservarne l’applicazione a una successiva istanza qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →