Cassazione Penale, Sentenza n. 35637/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di riesame, aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273 c.p.p. e art. 416-bis c.p.), sostenendo che il provvedimento si limita a una mera elencazione di elementi indiziari senza indicare fatti specifici che dimostrino l'alta probabilità della sua partecipazione all'associazione mafiosa; le interlocuzioni intercettate sarebbero suggestive ma prive di comportamenti concreti attribuibili ad Anello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata, basata su sentenze irrevocabili versate agli atti, intercettazioni, riprese video e sulle dichiarazioni credibili e convergenti dei collaboratori di giustizia (Sinacori Vincenzo, Siino Angelo, Mutolo Gaspare), che descrivono il ruolo del ricorrente come 'uomo d'onore riservato' e ne evidenziano comportamenti concreti quali promozione di affiliazioni e partecipazione a riunioni per dirimere contrasti. Per l'inammissibilità è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che l'appartenenza a un'associazione di stampo mafioso può essere desunta da convergenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia solo se accompagnata dalla descrizione di fatti o comportamenti specifici dell'imputato significativi di un apportro consapevole al sodalizio; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto soddisfatto tale requisito.
art. 273 cod. proc. pen.
Il ricorrente invoca la norma in relazione al vizio di motivazione; la Corte valuta però che non sussiste violazione di legge né manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di censure sulla valutazione dei fatti riservate al giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso, con equo apprezzamento dell'entità della somma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile quando denuncia violazioni di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni convergenti e attendibili di più collaboratori di giustizia possono costituire un compendio indiziario grave a fondamento di una misura cautelare, purché accompagnate dalla descrizione di condotte specifiche e rilevanti dell'imputato che dimostrino un apporto consapevole al sodalizio.
- Intercettazioni e riprese video assumono rilievo se dal loro contenuto emergono elementi concreti riconducibili a comportamenti dell'imputato; conversazioni meramente suggestive o generiche rischiano di non bastare se non collegate a fatti specifici.
- Le censure basate su una diversa valutazione delle prove o su una lettura alternativa degli elementi non sono sufficienti in cassazione per ottenere annullamento: è necessario individuare profili di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
- Chi propone ricorso infondato o meramente probatorio si espone a condanne per spese e, in caso di colpa nella presentazione, a sanzioni economiche a favore della Cassa delle ammende; occorre pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
- In situazioni analoghe, per impugnare con successo una misura cautelare fondata su dichiarazioni di collaboratori, è strategico dimostrare l'assenza di collegamento tra le affermazioni dei collaboratori e fatti concreti attribuibili all'imputato ovvero evidenziare lacune logiche o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito.
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