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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-385/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022. — EL e TP contro Caixabank SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Principio di effettività – Principio di equivalenza – Procedimento giurisdizionale diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale – Procedimento nazionale di liquidazione delle spese – Spese rimborsabili a titolo di onorari di avvocato. — Causa C-385/20

Giurisprudenza europea62020CJ0385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una disciplina spagnola sulle spese processuali applicata a un giudizio in cui era stata dichiarata abusiva una clausola di rimborso in valuta estera. Ha ritenuto che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 non vietano, di per sé, un massimale al rimborso degli onorari di avvocato e la fissazione anticipata del valore della controversia, se il sistema consente al consumatore di recuperare una somma ragionevole e proporzionata. La verifica concreta di tale requisito spetta al giudice nazionale.

Spese processuali e onorari di avvocato nei giudizi sui contratti di consumo: compatibilità con la direttiva 93/13 di un massimale di rimborso e della fissazione anticipata del valore della controversia.

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostino: 1) a una normativa nazionale che, nella liquidazione delle spese di un giudizio volto ad accertare il carattere abusivo di una clausola, limita l’importo degli onorari di avvocato recuperabili dal consumatore vittorioso; 2) a una normativa che impone di determinare il valore della controversia nell’atto introduttivo o, in difetto, secondo criteri legali fissi, senza possibilità di modifica successiva.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, non osta in sé a un regime nazionale di liquidazione delle spese che preveda un massimale per il rimborso degli onorari di avvocato né a una regola che fissi il valore della controversia sin dall’atto introduttivo e ne impedisca la modifica successiva, purché il giudice nazionale possa comunque assicurare al consumatore vittorioso il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese effettivamente e oggettivamente sostenute per far valere i diritti conferiti dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 della direttiva 93/13/CEE
  • Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (articoli 243, 251, 253, 394, paragrafo 3, e 411)

Spese processuali e clausole abusive nei contratti di consumo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona in una controversia tra due consumatori e CaixaBank SA. Il tema è la compatibilità con la direttiva 93/13 del sistema spagnolo di liquidazione delle spese, in particolare per quanto attiene al rimborso degli onorari di avvocato nel contesto di un’azione volta a far dichiarare abusiva una clausola contrattuale.

Fatti e procedimento principale

Nel 2008 i consumatori avevano concluso con la banca un contratto di credito ipotecario espresso in valuta estera. Nel 2016 hanno agito in giudizio per ottenere la nullità parziale del contratto, sostenendo il carattere abusivo delle clausole sul rimborso in valuta estera. Il giudice spagnolo ha accolto la domanda e ha condannato la banca alle spese.

Nel successivo procedimento di liquidazione, il cancelliere ha fissato il valore della controversia, ai fini del calcolo degli onorari di avvocato, in EUR 30.000 e ha applicato l’articolo 394, paragrafo 3, LEC, che limita al terzo del valore del processo l’importo recuperabile a titolo di onorari di avvocato nei casi di valore indeterminabile o, secondo la prassi applicata, nei casi trattati come indeterminati. I consumatori hanno proposto ricorso per revisione, sostenendo che tale meccanismo riduceva il rimborso dovuto dalla banca.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul mancato vincolo delle clausole abusive per il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sui mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 8 della direttiva 93/13;
  • varie disposizioni della LEC spagnola, in particolare gli articoli 243, 251, 253, 394, paragrafo 3, e 411.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se sia conforme alla direttiva 93/13 una disciplina nazionale che, nella liquidazione delle spese di un giudizio su clausole abusive, limiti gli onorari di avvocato rimborsabili dal professionista soccombente;
  • se sia conforme alla direttiva 93/13 una disciplina che imponga di determinare il valore della controversia nell’atto introduttivo o, in mancanza, secondo criteri legali fissi, senza possibilità di modifica successiva.

Ricevibilità e competenza

La Corte respinge le eccezioni di incompetenza e irricevibilità sollevate dalla banca e dal governo spagnolo. Sottolinea che il procedimento di liquidazione delle spese è accessorio e intrinsecamente connesso al giudizio principale volto all’accertamento del carattere abusivo della clausola; di conseguenza, occorre verificare che il regime delle spese non dissuada i consumatori dall’esercitare la tutela garantita dall’articolo 7 della direttiva.

La Corte osserva inoltre che il rinvio contiene elementi sufficienti per rispondere utilmente e che le contestazioni sull’esatta quantificazione delle spese o sulla valutazione del giudice nazionale non incidono sulla ricevibilità.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ricorda che, in linea di principio, una clausola abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita e che il consumatore deve essere rimesso nella situazione di fatto e di diritto in cui si sarebbe trovato senza la clausola. Tuttavia, la disciplina delle spese processuali non è armonizzata dalla direttiva 93/13 e rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Con riguardo all’effettività, la Corte distingue il caso in esame da quello in cui il consumatore sia gravato di una parte delle spese a seconda delle somme recuperate, situazione già ritenuta potenzialmente dissuasiva. Qui, invece, la regola prevede che le spese gravino sul professionista soccombente, ma con un tetto al rimborso degli onorari di avvocato.

La Corte afferma che, in generale, non è contrario al principio di effettività che il consumatore non ottenga il rimborso integrale di ogni onorario concordato con il proprio difensore. Una limitazione può essere giustificata per garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili. Tuttavia, il massimale non deve essere tale da scoraggiare il consumatore dall’agire in giudizio: il rimborso deve restare ragionevole e proporzionato rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

Quanto alla fissazione del valore della controversia, la Corte rileva che il sistema spagnolo lo determina sin dall’atto introduttivo e, per alcune ipotesi, lo presume in modo legale, ma il giudice incaricato della liquidazione conserva un margine di valutazione. Tale meccanismo è ritenuto compatibile con il principio di certezza del diritto, perché consente alle parti di conoscere in anticipo il possibile costo economico della lite.

La Corte precisa però che il giudice nazionale deve verificare che l’applicazione di tali regole non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13. In particolare, il valore attribuito alla controversia deve consentire al consumatore di recuperare spese di importo ragionevole e proporzionato alle spese che ha dovuto sostenere per proporre il ricorso.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, non ostano:

  • a una normativa nazionale che preveda un massimale al rimborso degli onorari di avvocato, purché il massimale consenta al consumatore di ottenere un rimborso ragionevole e proporzionato;
  • a una normativa nazionale che imponga di determinare il valore della controversia nell’atto di ricorso o, in mancanza, secondo criteri legali, senza modifica successiva, purché il giudice incaricato della liquidazione possa determinare il valore reale della controversia e garantire un rimborso adeguato.

Principio affermato

La tutela effettiva del consumatore, nei giudizi sulle clausole abusive, non impone il rimborso integrale e illimitato di tutti gli onorari di avvocato, ma esige che le regole nazionali sulle spese non producano un effetto dissuasivo e consentano al consumatore vittorioso di recuperare somme ragionevoli e proporzionate ai costi del giudizio.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contratti dei consumatoritutela dei consumatorispese processualionorari di avvocatoautonomia procedurale degli Stati membri

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