Sentenza n. 937/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Questore della provincia di Savona notificato in data 12 agosto 2022; - di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto; - nonché per la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno patito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Savona di sospensione per sette giorni dell'attività e degli effetti della SCIA commerciale ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile adottato dopo un'ispezione presso il pubblico esercizio, contestando la somministrazione di alcolici ad almeno un minorenne, l'organizzazione di attività danzante assimilabile a una discoteca senza i titoli autorizzatori previsti dall'art. 68 TULPS, l'afflusso di circa 360 avventori in assenza di personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza antincendio e la mancanza dei requisiti di idoneità e sicurezza del locale. Ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza del Questore, sostenendo che il Comune fosse l'unica amministrazione competente sulla SCIA commerciale; la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la nullità del provvedimento e del verbale per asserita mancanza di data certa; l'erroneità e insufficienza dei presupposti sostanziali, l'assenza di una concreta turbativa dell'ordine pubblico, la non assimilabilità del locale a una discoteca, l'irrilevanza della somministrazione a un solo minorenne e della precedente sospensione del 2020, nonché la violazione del principio di proporzionalità. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per mancata contestazione di tutti i motivi autonomi posti a fondamento dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, le censure sostanziali non rivolte contro tutti i profili autonomi dell'atto plurimotivato, rilevando che non erano stati contestati l'assenza di personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza antincendio e la mancanza dei requisiti di idoneità e sicurezza del locale. Ha invece esaminato le censure di incompetenza e procedimentali. Le ha respinte ritenendo che l'art. 100 TULPS attribuisca al Questore un potere cautelare e preventivo concorrente con i poteri ordinari del Comune, esercitabile anche quando il titolo sia formato mediante SCIA, qualora ricorrano esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. L'omissione della comunicazione di avvio è stata ritenuta legittima sia per la specifica previsione dell'art. 100 TULPS relativa ai pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza, sia per la natura cautelare dell'intervento. È stata esclusa la nullità per mancanza di data certa: la data dell'ispezione risultava dal verbale pubblico, mentre l'erronea data contenuta in altro atto era un refuso; la data del decreto era desumibile dal riferimento al protocollo. Le ulteriori censure sostanziali sono state dichiarate inammissibili e, comunque, ritenute infondate ad abundantiam. Il giudice ha considerato rilevanti l'afflusso elevato, l'attività danzante, l'assenza di misure di sicurezza e antincendio e la somministrazione di alcolici a minori, anche alla luce del precedente del 2020. La sospensione di sette giorni è stata ritenuta proporzionata, collocandosi al di sotto del massimo di quindici giorni previsto per la sospensione ex art. 100 TULPS. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di illegittimità e quindi di danno ingiusto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, … che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini …
Attribuisce al Questore un potere cautelare e preventivo di sospensione del titolo del pubblico esercizio, anche se rilasciato dal Comune o formato mediante SCIA, quando ricorrano pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977
Il trasferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni di polizia amministrativa non elimina le funzioni statali relative all'ordine pubblico e alla sicurezza, tra cui il potere questorile previsto dall'art. 100 TULPS.
art. 68 TULPS
Richiamato quale disposizione che impone specifici titoli autorizzatori per l'attività di trattenimento danzante assimilabile a una discoteca.
art. 80 TULPS
Richiamato per i requisiti di idoneità e sicurezza dei locali destinati all'attività danzante e di trattenimento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
I vizi procedimentali o formali non determinano l'annullamento quando ricorrono le condizioni previste dalla norma; al di fuori di tali ipotesi, tali vizi possono fondare l'annullamento anche senza contestazione di tutti i presupposti sostanziali dell'atto plurimotivato.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La dedotta mancanza di data certa non determina la nullità quando la data dell'atto o del presupposto risulta comunque individuabile da elementi documentali attendibili.
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato per il termine di novanta giorni decorso il quale, in assenza di decisione sul ricorso gerarchico, è stato proposto il ricorso giurisdizionale.
art. 9, comma 3, l. n. 287/1991
La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... non può avere durata superiore a quindici giorni …
Fissa in quindici giorni il limite massimo della sospensione del titolo; la durata di sette giorni è stata ritenuta proporzionata perché intermedia e adeguata alla gravità dei pericoli accertati.
art. 30 c.p.a.
Rilevante per la domanda risarcitoria, respinta per l'assenza di un atto illegittimo e quindi di un danno ingiusto risarcibile.
Massime di principio
- Il potere del Comune di esercitare i controlli ordinari sui pubblici esercizi non esclude il concorrente potere cautelare e preventivo del Questore, previsto dall'art. 100 TULPS, quando l'intervento sia diretto a fronteggiare pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
- Il potere questorile di cui all'art. 100 TULPS può incidere anche su un'abilitazione commerciale formatasi mediante SCIA, poiché la sospensione cautelare del titolo è funzionale alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e non costituisce esercizio degli ordinari poteri comunali di polizia amministrativa.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'esercizio del potere di sospensione ex art. 100 TULPS quando l'intervento sia giustificato da esigenze cautelari e preventive di tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini.
- In presenza di un atto plurimotivato, la contestazione soltanto di alcuni presupposti sostanziali determina l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure, se le ragioni non contestate sono autonome e sufficienti a sorreggere l'atto; tale regola non impedisce l'esame dei vizi di incompetenza e dei vizi procedimentali o formali potenzialmente invalidanti.
- La sospensione di un pubblico esercizio ex art. 100 TULPS è proporzionata quando la durata, valutata in rapporto alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, rimanga entro il limite massimo di quindici giorni e sia giustificata da concrete carenze di sicurezza, antincendio e controllo degli avventori.
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