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Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione n. 62 del 27.1.2026, con cui il Comune di Sarzana ha aggiudicato ad A. Gazzoli e Soci s.r.l. la procedura aperta indetta dalla stazione unica appaltante della Provincia della Spezia per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole comunali; - dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3, della nota del Comune di Sarzana prot. n. 854 del 13.01.2026 e, per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, del capitolato, dei chiarimenti, della determinazione a contrarre n. 804 del 17.11.2025, della determinazione di rettifica n. 833 del 19.11.2025 e della determinazione n. 1290 del 16.12.2025 di nomina della commissione giudicatrice; e per la condanna dell’Amministrazione all’aggiudicazione della gara alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e subentro, o, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente, oppure, in via ulteriormente gradata, alla riedizione della procedura;

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica comunale in favore dell’impresa prima classificata, con impugnazione degli atti di gara presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente, classificatasi seconda, ha dedotto: 1) la parzialità e incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria, per mancata designazione del centro di cottura principale per i pasti veicolati, con violazione del capitolato, del disciplinare, della par condicio e del principio di autoresponsabilità; 2) in subordine, l’inidoneità e l’insufficiente disponibilità del centro di cottura di Follo, sia quanto alla capacità produttiva sia quanto alla durata del titolo di disponibilità e alle caratteristiche tecniche; 3) l’omessa indicazione, nel piano dei trasporti, delle modalità di ritiro dei contenitori; 4) l’illegittima attribuzione del punteggio all’aggiudicataria per il piano dei trasporti; 5) l’omessa presentazione del progetto di assorbimento del personale, in violazione degli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis; 6) in subordine, l’illegittimità della disciplina di gara per mancata previsione dell’obbligo di allegare il piano di assorbimento; 7) l’indeterminatezza della durata contrattuale, poiché alcuni atti indicavano una durata triennale e altri tre anni scolastici e sei mesi. Sono state chieste l’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento per equivalente o la riedizione della procedura.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che la disponibilità del centro di cottura costituisse requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione: il capitolato richiedeva che la struttura fosse messa a disposizione alla data di avvio del servizio, mentre il disciplinare non la includeva tra i requisiti speciali né tra gli elementi dell’offerta tecnica premianti. L’indicazione del centro di cottura di Follo nella relazione tecnica dimostrava comunque l’intenzione dell’aggiudicataria di utilizzarlo per il servizio, senza che fosse previsto un uso esclusivamente emergenziale. La verifica della disponibilità, della titolarità e dell’idoneità tecnica della struttura non doveva pertanto essere svolta in fase di gara, ma al momento della stipulazione e dell’esecuzione. In ogni caso, la documentazione prodotta dimostrava la disponibilità della cucina di Follo per una durata idonea a coprire il periodo base dell’appalto, l’autorizzazione al suo utilizzo per il servizio di Sarzana e la sua adeguatezza produttiva, mentre le contestazioni tecniche della ricorrente erano fondate su dati risalenti e risultavano superate dagli accertamenti dell’autorità sanitaria. Il terzo motivo è stato respinto perché l’offerta conteneva un piano dettagliato delle consegne, con orari, percorsi e tempi, nonché l’impegno a programmare consegne e ritiri; la lex specialis non imponeva una descrizione più analitica delle modalità di ritiro. Il quarto motivo è stato respinto: il sub-parametro indicato dalla ricorrente riguardava un diverso profilo valutativo e l’errore materiale successivamente riconosciuto non incideva sull’infondatezza della censura, conseguente al rigetto dei motivi precedenti. I motivi quinto e sesto sono stati respinti perché gli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023 impongono l’assunzione dell’impegno alla stabilità occupazionale e l’indicazione delle modalità di adempimento solo nei limiti stabiliti dalla lex specialis, ma non prevedono l’automatica esclusione per la mancata produzione del piano di riassorbimento. Nel caso concreto il disciplinare e il capitolato richiedevano l’impegno al reimpiego del personale uscente, mentre un chiarimento aveva espressamente precisato che non era necessario produrre il piano di assorbimento; l’aggiudicataria aveva assunto regolarmente l’impegno richiesto. Il settimo motivo è stato respinto perché la rettifica della durata contrattuale a tre anni scolastici e sei mesi era intervenuta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le spese sono state parzialmente compensate; la ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000, oltre accessori, in favore di ciascuna delle tre parti resistenti e controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 4 del capitolato

    un apposito centro di cottura per i pasti veicolati, idoneo per la confezione di circa n. 700 pasti giornalieri,…dovrà essere messo a disposizione dall’appaltatore

    La disponibilità del centro di cottura è richiesta per l’avvio dell’esecuzione del servizio e non come requisito da dimostrare necessariamente al momento della presentazione dell’offerta.

  • art. 21.1 del disciplinare

    La lex specialis valorizza progettualmente i tempi e i percorsi di consegna, senza imporre la disponibilità immediata delle strutture o dotazioni necessarie all’esecuzione.

  • art. 25 del disciplinare

    La clausola sull’esclusione delle offerte parziali e irregolari non è applicabile perché l’offerta dell’aggiudicataria è stata ritenuta completa e conforme alle prescrizioni di gara.

  • art. 7 del capitolato

    il “piano dei trasporti” deve prevedere anche “il ritiro dei contenitori e di quanto altro utilizzato per il servizio distribuzione”

    L’obbligo di ritiro dei contenitori può essere assolto mediante l’impegno all’organizzazione di consegne e ritiri, senza necessità di una descrizione ulteriore non prevista dalla lex specialis.

  • art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti devono inserire clausole sociali dirette a garantire la stabilità occupazionale, ma la norma non stabilisce di per sé l’automatica esclusione per la mancata allegazione di un piano di riassorbimento.

  • art. 102, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. 36/2023

    Il concorrente deve assumere l’impegno relativo alla stabilità occupazionale e indicare le modalità di adempimento nei limiti concretamente prescritti dalla disciplina di gara; in assenza di una prescrizione espulsiva della lex specialis, l’omessa produzione del piano non determina esclusione.

  • art. 10, lett. b), del disciplinare

    Nel caso concreto imponeva l’impegno dell’aggiudicatario a reimpiegare il personale uscente, ma non l’allegazione di uno specifico progetto di assorbimento.

  • art. 21-bis del capitolato

    Concorreva a definire l’obbligo di reimpiego del personale già impiegato dall’affidatario uscente, senza imporre la produzione del piano di assorbimento.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche secondo le modalità processuali richiamate.

Massime di principio

  • Nelle gare per servizi di ristorazione scolastica, la disponibilità del centro di cottura necessario alla produzione dei pasti veicolati costituisce, quando la lex specialis la riferisce all’avvio della commessa, un requisito di esecuzione e non di partecipazione; la relativa verifica può quindi essere effettuata in vista della stipulazione e dell’esecuzione del contratto, non necessariamente durante la gara.
  • Quando la disciplina di gara non include la disponibilità immediata del centro di cottura tra i requisiti di partecipazione o tra gli elementi valutabili dell’offerta tecnica, è sufficiente che l’operatore manifesti nel progetto tecnico l’intenzione di mettere a disposizione una struttura idonea, restando la concreta disponibilità e adeguatezza da verificare nella fase contrattuale.
  • Le contestazioni sull’idoneità tecnica e sulla capacità produttiva del centro di cottura non possono fondarsi su dati risalenti e meramente ipotetici se la documentazione successiva e gli accertamenti dell’autorità sanitaria dimostrano l’adeguatezza attuale della struttura.
  • Gli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023 non prevedono, in via automatica, l’esclusione del concorrente che non alleghi un piano di riassorbimento del personale: l’esclusione può operare solo se la lex specialis impone tale documento quale contenuto necessario dell’offerta e prevede, espressamente o inequivocabilmente, la relativa sanzione espulsiva.
  • L’obbligo di rispettare la clausola sociale è distinto dall’obbligo di produrre un progetto di assorbimento: se la lex specialis richiede soltanto l’impegno al mantenimento della stabilità occupazionale e chiarisce che il piano non è necessario, è sufficiente l’assunzione dell’impegno richiesto.
  • Una rettifica della durata dell’appalto intervenuta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che elimini le difformità presenti negli atti originari, rende determinata la durata contrattuale e non impone l’annullamento della procedura.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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