Cassazione Civile, Ordinanza n. 28010/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui il soggetto che aveva eseguito, in qualità di appaltatore, opere di rifacimento del lastrico solare condominiale è stato condannato a risarcire la proprietaria di un appartamento per la parziale perdita del godimento dell'immobile, conseguente a infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico e ricondotte a vizi dell'opera. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe equiparato impropriamente il danno subito dalla controparte a un'occupazione sine titulo, decidendo su una situazione fattuale e giuridica diversa da quella allegata; (2) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, deducendo che il danno sarebbe stato trattato come in re ipsa, senza prova dell'effettiva inutilizzabilità del bene; (3) violazione degli artt. 1226, 1227 e 2056 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la liquidazione equitativa del danno nella misura del 25% del valore locativo in assenza di prova; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, lamentando l'illogicità della quantificazione, ritenuta sproporzionata rispetto all'entità del danno e alle risultanze della consulenza tecnica; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, assumendo la soccombenza della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure e ha dichiarato il ricorso inammissibile in via pregiudiziale per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti, requisito imposto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a riprodurre in modo incompleto e sommario la sentenza impugnata, senza indicare adeguatamente difese delle parti, svolgimento del primo grado, decisione di primo grado, contenuto dell'appello e difese nel grado di gravame. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso risultava proposto solo contro la controparte immediata, mentre dagli stessi riferimenti emergerebbe il coinvolgimento di altre parti nel giudizio, con ulteriore incertezza sulle regole di integrazione del contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa, sia pure sommaria, dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza ricorrere ad altre fonti o agli atti di causa.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare il presunto travisamento dei fatti e l'uso improprio delle prove.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare un preteso scostamento tra chiesto e pronunciato.
art. 2043 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla domanda risarcitoria per danno da infiltrazioni.
art. 2056 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla liquidazione del danno aquiliano.
art. 1223 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la prova del danno-conseguenza e del nesso risarcibile.
art. 1226 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso contro la liquidazione equitativa del pregiudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere della prova sul danno.
art. 1227 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla quantificazione del danno.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per contestare la regolazione delle spese di lite.
artt. 331 e 332 c.p.c.
Richiamati incidentalmente dalla Corte in relazione alla possibile necessità di integrazione del contraddittorio per la presenza di altre parti nel giudizio di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
D.M. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione autonoma e completa della controversia, senza necessità di consultare atti o sentenza impugnata.
- La mera riproduzione parziale o sommaria della sentenza di merito non soddisfa il requisito dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. se non ricostruisce in modo intellegibile le domande, le difese, l'iter dei gradi di merito e il contenuto della decisione impugnata.
- La mancanza di una compiuta rappresentazione del fatto processuale e sostanziale integra un vizio autonomamente preclusivo dell'esame dei motivi di ricorso.
- Quando il ricorso non consente di identificare compiutamente il quadro soggettivo del giudizio di merito, può emergere anche un ulteriore profilo di inammissibilità connesso alla mancata evocazione di tutte le parti necessarie.
- La censura relativa alla liquidazione del danno o alla regolazione delle spese resta assorbita se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti formali di contenuto del ricorso per cassazione.
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