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Sentenza

Sentenza n. 1145/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza n. 1109/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data 03/09/2024; - della sentenza n. 143/2025 emessa dal Tribunale di Bologna in data 04/02/2025.

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza a due sentenze definitive del Tribunale di Bologna relative al riconoscimento della carta docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Bologna, passate in giudicato, aventi a oggetto il riconoscimento della carta docente per complessive cinque annualità. Le pronunce erano state notificate al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nelle sentenze definitive. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle pronunce entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, la sostituzione dell'Amministrazione mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia e della previa notifica all'Amministrazione, decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, consente di accertare l'inadempimento e ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali.
  • Quando l'Amministrazione permane inadempiente rispetto a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in sostituzione dell'Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire nei limiti e secondo il contenuto della pronuncia da eseguire, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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