Ordinanza n. 162/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS-del 15.10.2025, notificato in data 16.10.2025, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza concesse al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in via sommaria, perché la mancata comparizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale risultava riconducibile a un disguido nella comunicazione dell’appuntamento da parte della cooperativa erogatrice dell’accoglienza, circostanza riconosciuta dalla stessa struttura. Inoltre, pur essendo stata notificata a mani la convocazione, non risultava provato che il ricorrente ne avesse compreso il contenuto, poiché l’avviso non indicava né l’effettiva conoscenza della lingua italiana né la presenza di un mediatore. La Commissione territoriale aveva, infine, accolto la richiesta di fissazione di un nuovo appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. È stato dedotto anche il periculum in mora, avuto riguardo alle condizioni personali del ricorrente.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando il disguido imputabile alla struttura di accoglienza, l’assenza di prova dell’effettiva comprensione della convocazione notificata e la successiva disponibilità della Commissione territoriale a fissare un nuovo appuntamento. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora in relazione alle condizioni personali del ricorrente. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato. Il merito è stato rinviato alla seconda udienza pubblica calendarizzata nel mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; ricorrendo entrambi, il provvedimento impugnato è stato sospeso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando la mancata comparizione del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale dipenda da un disguido nella comunicazione dell’appuntamento imputabile alla struttura che gestisce l’accoglienza, anziché da una condotta volontariamente omissiva dell’interessato.
- La mera notifica a mani della convocazione del richiedente asilo non dimostra necessariamente l’effettiva conoscenza del contenuto dell’atto quando non vi siano elementi sulla comprensione della lingua italiana o sull’assistenza di un mediatore linguistico.
- La disponibilità della Commissione territoriale a fissare un nuovo appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità della cessazione delle misure di accoglienza.
- La sospensione cautelare del provvedimento di cessazione dell’accoglienza può essere disposta quando, oltre al fumus boni iuris, sussista un periculum in mora collegato alle condizioni personali del richiedente asilo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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