Cassazione Penale, Sentenza n. 31184/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Genova, rilevata la tempestività della richiesta di interrogatorio per Halili Aren e l'inadempienza del Pubblico Ministero a interrogare l'imputato dopo l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 4/11/2021 non solo nei confronti di Halili ma anche degli altri tre coimputati, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il ricorso del Procuratore contestava che tale estensione della nullità e la conseguente regressione processuale fossero indebite perché la nullità riguardava soltanto la posizione di un imputato e quindi la restituzione degli atti al P.M. per gli altri imputati determinava una regressione non prevista dalla legge e ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui è abnorme la regressione del procedimento quando la nullità del decreto di citazione riguarda la posizione di un solo imputato e non sussistono cause che giustifichino l'estensione agli altri. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata con riguardo agli imputati diversi da Halili Aren (ossia ha cassato la parte dell'ordinanza che aveva esteso la restituzione degli atti al P.M. per quei coimputati), ritenendo che il giudice del dibattimento avesse carenza di potere nel disporre la regressione collettiva e che tale provvedimento ledesse il principio di ragionevole durata del processo e il divieto di indebita regressione. La declaratoria di nullità relativa alla posizione di Halili resta distinta e non viene estesa agli altri coimputati.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola l'avviso di conclusione delle indagini e il diritto dell'imputato a richiedere interrogatorio; la mancata esecuzione dell'interrogatorio richiesto può determinare nullità della citazione con riferimento alla posizione dell'imputato interessato
art. 552, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina la nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente restituzione degli atti; le Sezioni Unite hanno distinto i casi in cui il giudice deve direttamente rinnovare la notifica e quelli in cui può disporre la restituzione, individuando situazioni in cui la restituzione comporta abnormità
art. 18 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligatorietà della separazione dei processi nei casi di pronta definizione per un imputato e non per gli altri, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti; tale norma rafforza l'obbligo di non estendere automaticamente effetti processuali di un imputato agli altri
art. 111 Cost.
Richiama i principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza dell'ordine processuale, utilizzati dalla Corte per valutare l'abnormità della regressione procedimentale
Massime di principio
- La declaratoria di nullità di atti processuali riferita a un singolo imputato non si estende automaticamente ai coimputati: il giudice non ha potere di disporre la regressione collettiva se la nullità riguarda soltanto una posizione soggettiva e non sussistono ragioni indispensabili per mantenere l'unione dei processi
- La separazione dei processi ex art. 18 c.p.p. è obbligatoria quando la pronta definizione riguarda un solo imputato, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti; l'assenza di tale necessità impone la prosecuzione autonoma delle posizioni non affette da nullità
- È abnorme e configurabile come carenza di potere del giudice disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero con riguardo a imputati per i quali la citazione è valida: tale provvedimento determina un'indebita regressione e viola il principio di ragionevole durata del processo
- Se il giudice ha il potere e la competenza per rinnovare direttamente una notifica (o per adottare un rimedio che eviti la regressione), deve farlo piuttosto che restituire gli atti al P.M.; la restituzione collettiva è giustificabile solo se la nullità investe realmente tutte le posizioni o vi sono motivate esigenze di accertamento che ne giustifichino la riunione
- Il pubblico ministero che ritiene illegittima l'estensione della nullità può proporre ricorso in Cassazione fondato sul vizio di abnormità quando la decisione del giudice comporti una regressione priva di potere e causa un rallentamento non giustificato del procedimento
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