Ordinanza n. 60/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS- notificato a mezzo Carabinieri di Gubbio il -OMISSIS- con il quale il Questore di Arezzo ha vietato ad -OMISSIS- -OMISSIS-nato a Gubbio il -OMISSIS- ed ivi residente in -OMISSIS-per la durata di anni 2 a decorrere dalla data di notifica dell’atto medesimo, l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative a incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli amichevoli calendarizzati e pubblicizzati, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici, regolarmente iscritte alla F.I.G.C. e quelli disputati dalla Nazionale italiana di calcio sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea e inclusi anche quelli disputati dalle squadre italiane negli altri Stati appartenenti all’Unione Europea per un periodo di anni DUE (2) dalla data di notifica del provvedimento ed ha vietato l’avvicinamento da quattro ore prima a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne od altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradale ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane e urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive. Con lo stesso atto si fa divieto di accedere, in occasione degli incontri disputati dalla squadra “A.S. GUBBIO 1910” allo Stadio Comunale “Pietro Barbetti” sito in Viale Umberto Parruccini nr. 34 Gubbio (PG) , all’area circostante il citato impianto sportivo per un raggio di 500 metri dal perimetro, e nel caso gli incontri siano disputati in trasferta, al perimetro esterno e alle vie adiacenti lo stadio in cui essi si svolgano, sempre per un raggio di 500 metri. B) di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché allo stato ignoti ma richiamati per relationem dal provvedimento sub A).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Arezzo recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive e divieto di avvicinamento ai relativi luoghi per la durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento del Questore di Arezzo che ha vietato per due anni l'accesso, su tutto il territorio nazionale e in ambito europeo, ai luoghi di svolgimento di manifestazioni calcistiche relative a campionati nazionali e internazionali, comprese determinate manifestazioni amichevoli e gli incontri della Nazionale italiana, nonché l'avvicinamento alle aree di rispetto, ai luoghi di sosta, transito e trasporto delle tifoserie entro il raggio di 500 metri. Il provvedimento prevedeva inoltre specifiche interdizioni connesse agli incontri dell'A.S. Gubbio 1910, sia presso lo stadio di Gubbio sia in occasione delle trasferte. Dal testo non risultano esposti specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso; la domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. Ha ritenuto che, alla luce della documentazione fotografica depositata e della giurisprudenza della Sezione, da ultimo richiamata nella sentenza n. 108/2026, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Non è stata svolta una valutazione espressa sul periculum in mora, né è stata definita la domanda di annullamento nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda incidentale di sospensione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, sulla base della documentazione acquisita e della giurisprudenza richiamata dal giudice, il ricorso non presenti un sufficiente fumus boni iuris.
- La valutazione negativa del fumus è di per sé sufficiente a respingere l'istanza cautelare, senza che il giudice debba necessariamente procedere a una distinta valutazione del periculum in mora.
- Quando il provvedimento contiene dati idonei a identificare un minore e i soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela, la riproduzione e diffusione della decisione devono avvenire con oscuramento dei relativi dati identificativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →