Cassazione Penale, Sentenza n. 41802/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 595 c.p., contestando la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio. La notifica era stata eseguita tramite servizio postale con deposito in giacenza e non ritirata; successivamente il decreto fu notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Il ricorrente deduce che tale modalità non fosse ammissibile nel caso di specie, poiché l'imputato aveva indicato domicilio e il difensore aveva rifiutato espressamente le notificazioni ex art. 157, comma 8, c.p.p.; inoltre la Corte d'appello ha ritenuto che l'imputato fosse comunque a conoscenza del procedimento sulla base della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini e di altri elementi, mentre il ricorrente sostiene che l'avviso non equivale ritualmente alla citazione in giudizio e che la dichiarazione di assenza in dibattimento è illegittima se non preceduta da notifica valida del provvedimento di vocatio in iudicium.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notificazione del decreto di citazione non si è validamente perfezionata, essendo il plico rimasto in giacenza e non ritirato e non risultando certo l'esito della cartolina. Ha escluso che elementi quali l'avviso di conclusione delle indagini, la designazione del difensore o la dichiarazione di domicilio possano supplire alla conoscenza certa del contenuto del decreto di citazione, dato il rilievo essenziale di quest'ultimo atto per l'instaurazione del contraddittorio. Di conseguenza le sentenze di primo e secondo grado sono annullate e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso, disponendo la celebrazione del procedimento con le garanzie procedurali dovute.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che individua il reato per cui il ricorrente è stato condannato; citata come riferimento al capo d'imputazione ma non oggetto di specifica interpretazione sul piano processuale.
art. 161 c.p.p.
La Corte valuta che la notifica al difensore ai sensi di questa norma possa essere disposta solo in presenza delle condizioni previste (mancata comunicazione o elezione di domicilio, rifiuto, ecc.) e non sostituisce la necessaria notifica personale del decreto di citazione quando tali condizioni non ricorrono.
art. 157, comma 8 c.p.p.
Rilevata la dichiarazione del difensore di non accettare le notificazioni ex art. 157, comma 8; la Corte ritiene che tale rifiuto, unitamente alla dichiarazione di domicilio dell'imputato, impedisca di considerare efficacemente eseguita la notifica tramite il difensore.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamata solo in relazione ai limiti di deduzione del motivo di ricorso (articolazione del motivo in cassazione nei limiti della normativa sulla materia).
art. 611 c.p.p. e d.lgs. 150/2022
art. 611 c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150
Richiamata in tema di modalità di trattazione del ricorso (trattazione in assenza di richiesta orale e svolgimento per iscritto), senza incidenza sul merito sostanziale della notifica.
Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 (ISMAIL)
Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i presupposti per dichiarare l'assenza dell'imputato: occorre la rituale notifica dell'atto di vocatio in iudicium (decreto di citazione a giudizio); avvisi diversi, come l'avviso di conclusione indagini, non sono equipollenti.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione a giudizio è un atto "nevralgico": per poter celebrare validamente il processo in assenza dell'imputato occorre la certezza della sua conoscenza del contenuto dell'atto tramite una notifica regolare.
- La notifica al difensore ex art. 161 c.p.p. è ammessa solo nelle ipotesi e secondo le condizioni previste dalla norma; non può sostituire la notifica personale quando l'imputato ha indicato domicilio o il difensore ha rifiutato espressamente determinate notificazioni.
- L'avviso di conclusione delle indagini preliminari non equivale alla citazione in giudizio e quindi non può, di per sé, giustificare la dichiarazione di assenza dell'imputato o la prosecuzione del processo in sua assenza.
- Il mancato ritiro di una raccomandata rimasta in giacenza non può automaticamente essere interpretato come una sottrazione colpevole al processo senza elementi che dimostrino la consapevolezza e volontà dell'imputato di sottrarsi.
- In presenza di una notifica viziata del decreto di citazione, la conseguenza è l'annullamento del procedimento di primo grado e, salvo casi particolari, la ripetizione delle fasi processuali affette dall'irregolarità, con reinvio per ulteriore corso.
- Le eccezioni sulle notifiche vanno valutate con attenzione in appello e in Cassazione, tenendo conto della funzione del decreto di citazione nel garantire il contraddittorio e la difesa dell'imputato.
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