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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33713/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver il Tribunale del riesame valutato adeguatamente la resistenza logica e probatoria alle censure difensive. La difesa sosteneva la non attualità delle esigenze cautelari, rilevando (i) una pronuncia di assoluzione rispetto alla partecipazione a una spedizione armata, (ii) l'estraneità dei fermati Bassone e Diana, entrambi incensurati e parenti dell'imputato, e (iii) la natura civilistica e datata (2022) dell'alterco con l'impresa che aveva svolto lavori al B&B familiare, non idonea a fondare un pericolo attuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente respinto l'appello perché era ormai formato il "giudicato cautelare" in assenza di elementi di novità idonei a rimettere in discussione la misura. La Corte ha richiamato il principio per cui le decisioni cautelari esaurite nelle impugnazioni previste producono effetto preclusivo endoprocessuale, e che il mero decorso del tempo in custodia non costituisce novum. Ha altresì sottolineato che valutazioni favorevoli in un procedimento parallelo (es. ex art. 74 d.P.R. 309/90) non incidono automaticamente sulla conferma della custodia in un procedimento diverso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La misura cautelare era adottata per il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte prende atto della gravosità degli indizi relativi all'appartenenza del ricorrente al contesto mafioso (clan Parisi-Palermiti).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello per le misure cautelari; la Corte ha valutato la correttezza dell'esercizio dell'appello cautelare e la sua valutazione da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede il giudizio di riesame sul provvedimento di applicazione della misura; la Corte osserva che il precedente giudizio di riesame aveva formato il "titolo coercitivo genetico" e la relativa decisione si è consolidata.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma sui termini massimi della custodia cautelare; la Corte ricorda che il decorso del tempo non basta a far venire meno le esigenze cautelari, incidendo solo sui termini massimi previsti dall'art. 303.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Riguarda il procedimento per la disciplina degli stupefacenti; la Corte ha precisato che la concessione degli arresti domiciliari nel parallelo procedimento ex art. 74 non rileva automaticamente ai fini della valutazione delle esigenze cautelari nel procedimento per associazione mafiosa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sent. Corte Cost. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità, giustificando l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una decisione cautelare sulla quale sono state esperite tutte le impugnazioni forma un "giudicato cautelare" endoprocessuale: le stesse questioni non possono essere riproposte se non emergono elementi di novità rilevanti.
  • Il mero decorso del tempo in custodia cautelare o il rispetto delle prescrizioni non costituiscono di per sé un novum utile a rivedere la misura; occorrono elementi nuovi e sintomatici di mutamento della situazione che aveva giustificato la misura.
  • Le risultanze favorevoli in procedimenti paralleli (es. concessione degli arresti domiciliari in procedimento diverso) non determinano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari in un altro procedimento: le valutazioni devono essere distinte e motivate.
  • Il giudice di legittimità verifica, in sede di ammissibilità del ricorso, la sussistenza di nuovi profili da riesaminare; se non sussistono novità il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il giudicato cautelare resta confermato.
  • Chi impugna una decisione cautelare deve indicare elementi concreti e nuovi rispetto a quanto già esaminato: argomentazioni riciclate o esclusivamente critiche sulla motivazione precedente sono inidonee a ricostruire le esigenze per la revoca della misura.

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