Cassazione Penale, Sentenza n. 15130/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di ricettazione e riciclaggio (artt. 648 e 648-bis c.p.), deducendo: 1) omessa o illogica motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione e contestando la valutazione probatoria (tra cui la critica sull'attribuzione dell'attività professionale e l'assenza di verbale a carico di terzi); 2) errata qualificazione della condotta, chiedendo la riqualificazione in furto (art. 624 c.p.) per il breve intervallo temporale tra furto e ritrovamento; 3) carenza del dolo specifico del riciclaggio, essendo possibile che il ricorrente avesse solo ricettato pezzi; 4) omissione del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma 4, c.p. e delle attenuanti generiche, per lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili o impropri al sindacato di legittimità in quanto consistenti in doglianze di merito e in mera richiesta di rivalutazione delle prove, in presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che l'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, c.p. non è applicabile perché il reato presupposto (furto aggravato, con riferimento almeno all'art. 625, comma 1, n.7) è punito con pena massima superiore a cinque anni; la Corte ha dunque ritenuto corretta la valutazione di merito anche sul diniego delle attenuanti generiche, motivata con la gravità e le modalità professionali della condotta e la personalità negativa dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte interpreta il comma 4 nel senso che l'attenuante si applica solo quando la pena edittale prevista per il reato presupposto, comprensive delle aggravanti riconosciute, sia nel massimo inferiore a cinque anni; se la pena del reato presupposto aggravato supera i cinque anni, l'attenuante non è applicabile
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; richiamata nel quadro della imputazione complessiva insieme all'art. 648-bis
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; citata nella doglianza difensiva che chiedeva la riqualificazione delle condotte
art. 625 cod. pen.
Rilevata per stabilire che il furto contestato era aggravato e pertanto il reato presupposto era punito con pena superiore a cinque anni, precludendo l'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Ricordata la limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e delle prove dopo la modifica operata dalla legge n. 46/2006
L. n. 46/2006
Richiamata come causa della modifica dell'art. 606 c.p.p. e della conseguente limitazione del controllo della Cassazione sulle valutazioni di merito
D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e pronunce della Cassazione
Sezioni Unite n. 36272/2016 e altre pronunce citate
Utilizzate per definire i criteri interpretativi sulla rilevanza delle aggravanti nella determinazione della pena del reato presupposto e per precisare i limiti del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per una rivalutazione globale e alternativa delle prove: le doglianze esclusivamente di fatto sono inammissibili se mirano a riformulare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
- In presenza di una doppia conforme (stessa decisione in primo e secondo grado), la Cassazione esercita un controllo particolarmente restrittivo: il ricorrente deve indicare con precisione atti probatori che travisino manifestamente la prova o che siano stati introdotti ex novo in appello.
- L'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, c.p. si applica solo se la pena edittale in astratto per il reato presupposto, comprensiva delle aggravanti ritenute sussistenti (anche se risultanti da giudizio incidentale), è nel massimo inferiore a cinque anni; dunque le aggravanti rilevanti sul piano edittale possono precludere l'applicazione dell'attenuante anche se esse aumentano la pena rispetto alla fattispecie base.
- Se il reato presupposto non è stato oggetto di condanna passata in giudicato, è comunque sufficiente che il giudice del riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuta la sussistenza; in tal caso il calcolo ai fini dell'attenuante deve tener conto delle aggravanti ritenute applicabili.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche appartiene al sindacato di merito e non è revisibile in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica; non è necessario che il giudice di merito consideri ogni elemento favorevole, purché esplichi i criteri decisivi della sua scelta.
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