Cassazione Penale, Ordinanza n. 02202/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un reato fallimentare ascritto in relazione a condotte distrattive. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che gli elementi probatori sarebbero stati insufficienti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, contestando la configurabilità del dolo richiesto. Con il terzo motivo ha censurato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata in appello con motivi nuovi, lamentando anche una lesione del diritto di difesa. Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché non conteneva una critica effettiva alla sentenza impugnata ma solo doglianze di fatto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la giurisprudenza di legittimità considera sufficiente, per la bancarotta per distrazione, la consapevolezza della sottrazione o distrazione, anche senza un fine specifico di danneggiare i creditori. Ha ritenuto il terzo motivo generico, perché il sindacato di legittimità sulla decisione di non rinnovare l'istruttoria si limita alla motivazione del provvedimento di appello e non alla concreta rilevanza della prova dedotta; inoltre non era adeguatamente prospettata una lesione del diritto di difesa. Ha infine ritenuto il quarto motivo del tutto generico e comunque non idoneo a criticare la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando anche l'ingente valore del bene oggetto materiale del reato. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 223, 216, comma 1, n. 1, legge fall.
integrano il delitto fallimentare oggetto di conferma della condanna, in particolare in relazione a condotte distrattive
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è stata esclusa in concreto dal giudice di merito, anche in ragione dell'ingente valore del bene oggetto del reato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; non sono sufficienti enunciazioni assertive o doglianze meramente fattuali.
- Per la bancarotta per distrazione non è richiesto il fine specifico di danneggiare i creditori: è sufficiente la consapevolezza della sottrazione o distrazione del bene.
- La censura sul mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può investire solo la congruità della motivazione del provvedimento di rigetto, non la concreta utilità della prova richiesta.
- La doglianza sul diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può limitarsi a richiami astratti, specie se la decisione valorizza elementi di concreta offensività come il valore del bene coinvolto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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