Sentenza n. 356/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione 217/2026 del primo aprile 2026 con la quale Livenza Tagliamento Acque s.p.a. ha approvato il verbale della commissione in data 31 marzo 2026, ha escluso la Cor. El. s.r.l. dalla gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di materiale elettrico CIG B9A5E52E54 ed ha aggiudicato detto appalto alla MEB s.r.l.; - ove occorra, del provvedimento del primo aprile 2026 prot. 5761/26 con cui la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente l’esclusione e l’aggiudicazione alla MEB s.r.l.; - del verbale della commissione della gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di materiale elettrico CIG B9A5E52E54 n. 4 del 31 marzo 2026; - per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, in particolare dell’art 4 del disciplinare e 10 del capitolato speciale della gara di appalto, nella parte in cui dispongono l’esclusione dell’offerta per il caso di mancata allegazione di contratto preliminare di acquisto, locazione o comodato ovvero di idonea dichiarazione di impegno ad acquisire la “titolarità” di un “magazzino rivendita” con le caratteristiche di cui all’art. 10 del CSA ossia con la possibilità di acquisto a banco; - del disciplinare e del capitolato di gara, in particolare degli articoli 4 del disciplinare e 10 del capitolato, nella parte in cui richiedono quale requisito di esecuzione la titolarità di un magazzino con possibilità di ritiro al banco della merce e come requisito di partecipazione la produzione di idoneo impegno ad acquisire tale titolarità, in mancanza della reale esigenza di tale magazzino; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non noto; nonché per la declaratoria di nullità e inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a risultare aggiudicataria dell’appalto ed a stipulare il relativo contratto, anche mediante subentro, ovvero, in subordine, ove non possibile risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, per il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la mancata percezione dell’utile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: seconda esclusione dalla gara e contestuale aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa, adottate dopo la riedizione del potere conseguente a una precedente sentenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dell’offerta con il maggiore ribasso, era stata esclusa perché l’accordo commerciale prodotto per dimostrare l’impegno a dotarsi di un magazzino-rivendita, situato entro 50 km dalla sede della stazione appaltante e dotato di possibilità di acquisto al banco, non era stato ritenuto idoneo. Il precedente giudizio aveva dichiarato nulla la clausola del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, la produzione di uno specifico contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato, ordinando una nuova valutazione concreta dell’accordo commerciale. In sede di riedizione del potere, la stazione appaltante ha riammesso la ricorrente, rivalutato l’accordo e nuovamente disposto l’esclusione, ritenendo che la vendita al banco sarebbe stata svolta direttamente da un soggetto terzo, estraneo alla gara e non formalmente coinvolto mediante subappalto o partecipazione associata. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’elusione del giudicato, eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento, illogicità manifesta, violazione della lex specialis e degli artt. 10 e 113 del d.lgs. 36/2023 nonché dell’art. 97 Cost.; ha contestato l’effettiva esigenza del magazzino con vendita al banco, la qualificazione della vendita al banco come prestazione contrattuale, la distinzione rispetto all’utilizzo di vettori terzi per trasporto e consegna, l’illegittima trasformazione di un requisito di esecuzione in requisito di partecipazione e la sproporzione e l’effetto anticoncorrenziale della clausola. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 13 del disciplinare per la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’elusione o violazione della precedente sentenza, rilevando che la declaratoria di nullità riguardava soltanto l’obbligo di produrre uno specifico contratto preliminare tipico, non anche l’obbligo di dimostrare già in gara la serietà e l’idoneità dell’impegno a dotarsi del magazzino. La nuova esclusione è stata ritenuta il risultato di un’autonoma valutazione sostanziale dell’accordo, espressamente demandata dalla sentenza precedente, e non l’applicazione della clausola dichiarata nulla. Il requisito del magazzino con vendita al banco è stato ritenuto coerente con l’oggetto dell’appalto, poiché la lex specialis prevedeva due modalità di fornitura: consegna presso sedi e cantieri e acquisto diretto al banco per esigenze urgenti. La previsione è stata considerata giustificata dalla necessità di garantire continuità operativa e tempestività degli interventi, non manifestamente illogica e proporzionata, anche perché consentiva di assumere l’impegno a dotarsi del magazzino dopo l’aggiudicazione. Il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione negativa dell’accordo, poiché esso rimetteva a un terzo la gestione della vendita al banco, sostituendolo alla concorrente nella titolarità dell’attività commerciale, senza ricorso al subappalto o alla partecipazione associata. Ha distinto tale ipotesi dall’utilizzo di un vettore per trasporto e scarico: il vettore svolge un’attività materiale e strumentale, mentre la vendita al banco costituisce il nucleo qualificante di una prestazione commerciale che implica un rapporto diretto con la stazione appaltante. Non è stata ravvisata neppure una trasformazione illegittima del requisito di esecuzione in requisito di partecipazione, essendo stata richiesta non la disponibilità attuale del magazzino, ma un impegno idoneo a dimostrare la concreta eseguibilità dell’offerta. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché non vi era una carenza o incompletezza documentale, ma una valutazione negativa del contenuto sostanziale dell’accordo già prodotto; la sua attivazione avrebbe consentito una modifica ex post dell’offerta, in violazione della par condicio. Sono state conseguentemente respinte anche le domande di declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento del danno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4.4 del disciplinare di gara
il concorrente […] dovrà allegare […] il relativo contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato, pena l’esclusione dalla procedura
La precedente sentenza aveva dichiarato nulla tale previsione limitatamente all’imposizione della specifica forma contrattuale tipica, senza eliminare l’obbligo sostanziale di dimostrare la serietà e idoneità dell’impegno a dotarsi del magazzino.
art. 10 del capitolato speciale
possibilità di acquisto a banco
La disposizione configura la vendita al banco come modalità integrante dell’oggetto della fornitura e giustifica la richiesta di disponibilità di un magazzino-rivendita in prossimità della stazione appaltante.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare ex post il contenuto sostanziale dell’offerta quando la documentazione già prodotta consente una valutazione negativa dell’impegno assunto.
art. 113 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell’esclusione, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione autonoma.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ne sviluppi una specifica interpretazione distinta.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla una clausola di gara soltanto nella parte in cui impone una specifica forma documentale o negoziale, il giudicato non impedisce alla stazione appaltante di verificare nuovamente la sostanza, serietà e idoneità dell’impegno assunto dal concorrente, nei limiti conformativi stabiliti dalla sentenza.
- La vendita al banco può costituire una modalità autonoma e integrante dell’oggetto di una fornitura pubblica, distinta dalla mera consegna, quando la lex specialis richiede un punto vendita autorizzato al quale la stazione appaltante possa rivolgersi direttamente per acquisti urgenti.
- L’impegno a dotarsi di un requisito di esecuzione può essere richiesto già in sede di gara per verificare la concreta eseguibilità dell’offerta; l’esclusione è legittima quando non dipende dalla mancata disponibilità attuale del requisito, ma dall’inidoneità sostanziale dell’impegno prodotto a dimostrare che il requisito potrà essere conseguito legittimamente.
- L’utilizzo di un vettore per attività materiali di trasporto e scarico non è assimilabile all’esternalizzazione della titolarità di una prestazione commerciale essenziale: nel primo caso la prestazione resta imputata e responsabilmente riferibile all’appaltatore, mentre nel secondo il terzo si sostituisce all’operatore economico nell’esecuzione del nucleo qualificante dell’obbligazione.
- Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per correggere una valutazione negativa del contenuto sostanziale dell’offerta o per consentire al concorrente di definire successivamente modalità esecutive essenziali, poiché ciò determinerebbe una modifica ex post dell’offerta e una lesione della par condicio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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