Sentenza n. 13877/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento con domanda cautelare di sospensione della dichiarata inidoneità e conseguente esclusione definitiva Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale CAR25 ed atti connessi. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2026: annullamento con domanda di sospensiva dei seguenti atti pubblicato sul sito ufficiale_area concorsi archivio dell’Arma dei Carabinieri: www.carabinieri.it dal 14/04/2026; dei provvedimenti successivi e connessi a quelli già impugnati con il ricorso NRG 3727/2026 e precisamente: h) il decreto del Comandante Generale Arma Carabinieri n.167/11-4-2024 CC di prot. del 4/04/2026 - approvazione graduatoria finale di merito dei candidati (civili n.1546 posti) - Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (doc_17, fasc. ricorrente); i) la graduatoria finale di merito dei candidati (civili) del prefatto Concorso pubblico, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui, non è inserito il nominativo del concorrente -OMISSIS- (doc_18, fasc. ricorrente); l) l’avviso del 14/04/2026 per l’incorporamento al 2° e 3° ciclo del 145° corso di formazione dei vincitori della riserva dei posti di cui all’art.1, co.1, lettere b), del bando (riserva civili) - doc_19; nonché avverso tutti gli atti consequenziali e presupposti, contestuali, concomitanti, successivo o comunque connessi, anche di tipo endoprocedimentale, istruttorio difensivo della P.A., allo stato non cognito e comunque lesivi per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri, nonché la graduatoria finale e l'avviso di incorporamento impugnati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità attitudinale, riferito alle aree comportamentale e dell'assunzione di ruolo, deducendo violazione del giusto procedimento e dell'art. 12 del bando, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, insussistenza degli elementi posti a base della valutazione, irragionevolezza e arbitrarietà del giudizio, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990. Ha sostenuto che i test psicologici avrebbero evidenziato condizioni di normalità e coerenza, mentre il colloquio finale, di breve durata, avrebbe espresso valutazioni non adeguatamente supportate. Ha inoltre dedotto la mancata sottoposizione a un secondo colloquio con un ufficiale psicologo diverso dal componente della commissione, nonché il carattere generico, stereotipato e sostanzialmente standardizzato della motivazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui non comprendeva il suo nominativo, e l'avviso di incorporamento dei vincitori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittimo il giudizio di inidoneità e gli atti conseguenti. Ha qualificato l'accertamento attitudinale come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento o errore su elementi di fatto. Ha rilevato che la procedura prevedeva una pluralità di fasi e professionalità: somministrazione e correzione dei test, esame del protocollo testologico, colloquio collegiale con ufficiali e periti selettori e giudizio finale. Il colloquio non costituiva l'unico elemento valutativo, poiché la Commissione aveva considerato l'intera performance del candidato e aveva verificato nel colloquio alcune criticità già emerse dai test, tra cui rigidità e stereotipia del pensiero, maturità non pienamente formata, scarsa fiducia nelle proprie capacità, difficoltà nella gestione emotiva, limitata adattabilità, ingenuità relazionale e motivazioni poco articolate rispetto all'aspirazione professionale. Il Collegio ha ritenuto la motivazione chiara, articolata e intelligibile, escludendo contraddizioni tra i componenti della Commissione, tra test e colloquio e tra gli elementi istruttori e il giudizio finale. Ha inoltre richiamato il principio di attualità della valutazione, per cui precedenti giudizi positivi in altre procedure o precedenti esperienze nelle Forze armate non determinano l'idoneità nella specifica selezione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR ne ha fatto applicazione dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto la motivazione del giudizio di inidoneità sufficientemente chiara, articolata e intelligibile.
art. 12 del bando di concorso
La disposizione è stata dedotta come parametro della procedura concorsuale; il TAR ha ritenuto rispettato l'iter di accertamento attitudinale previsto dal bando e dalle norme tecniche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o inidoneità attitudinale espresso nell'ambito di un concorso per l'accesso a una forza di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche illogicità, manifeste irragionevolezze, sviamento o errori su elementi di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- L'accertamento attitudinale non si esaurisce nell'esame clinico o nel colloquio finale, ma può fondarsi su una valutazione complessiva e collegiale di test intellettivi, di personalità e comportamentali, questionari, osservazioni e colloquio, purché il procedimento previsto dal bando sia rispettato e la decisione finale dia conto degli elementi rilevanti.
- Una motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando individua in modo chiaro e intelligibile le criticità riscontrate nella personalità e nel comportamento del candidato e tali criticità risultano coerenti con i test, il questionario e il colloquio collegiale; non è necessario che la valutazione sia fondata su un singolo elemento autonomamente decisivo.
- Le valutazioni attitudinali sono soggette al principio di attualità: l'idoneità o l'inidoneità devono essere riferite alla performance del candidato nella specifica procedura e nel momento in cui è esaminato. Il superamento di prove attitudinali in precedenti concorsi non vincola la Commissione della nuova selezione.
- La positiva esperienza professionale o di servizio maturata in un diverso corpo o ruolo delle Forze armate non determina automaticamente l'idoneità attitudinale per l'accesso all'Arma dei Carabinieri, quando i diversi status e compiti istituzionali richiedano profili attitudinali specifici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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