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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33087/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore europeo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore europeo delegato (P.e.d.). Il sequestro riguardava beni collegati a ipotesi di reati doganali e fiscali commessi da gennaio 2020 a dicembre 2022 (dichiarazioni doganali inesatte, evasione di diritti di confine per oltre €127.000 e IVA sull'importazione per oltre €100.000) relativi all'importazione di lavorazioni di pomodoro e alluminio. Il motivo del ricorso in Cassazione era un unico profilo: la censura della competenza territoriale del Tribunale del riesame di Napoli; la Procura europea sosteneva che il tribunale competente per riesame dovesse essere quello del capoluogo correlato al luogo di radicamento territoriale del procedimento (es. Salerno) in base all'art. 8 c.p.p., e non quello individuato dalla sede del P.e.d.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva ritenuto la propria competenza e annullato il decreto di sequestro probatorio per carenza di motivazione sul fumus e sulla finalità probatoria. La Corte ha ritenuto integrata la regola della competenza funzionale prevista dall'art. 324, comma 5, c.p.p.: sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (qui, l'ufficio del P.e.d. con sede a Napoli ai sensi del d.lgs. n.9/2021). La sentenza precisa che, benché i procuratori europei delegati esercitino funzioni su tutto il territorio nazionale, la normativa speciale individua sedi locali che determinano la competenza funzionale del tribunale del riesame; la circostanza che ciò possa determinare pluralità di giudici competenti in momenti diversi non costituisce vizio e non prevale l'eccezione fondata sul luogo di commissione del reato. Conseguentemente l'ordinanza impugnata resta confermata.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO), art. 4

    "[l'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ... e i loro complici. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo]"

    La Corte ricorda che il Regolamento attribuisce all'EPPO competenze investigative e requirenti dirette a tutelare gli interessi finanziari UE e che le sue norme sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.

  • Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO), art. 13

    "[i procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale]"

    I P.e.d. esercitano poteri requirenti conformemente al diritto nazionale, incluso il potere di proporre impugnazioni e ricorsi previsti dalla normativa processuale italiana.

  • Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO), art. 25, par. 1

    "[s]e l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa]"

    Affermata l'esclusività funzionale dell'azione dell'EPPO rispetto alle stesse condotte criminose, ma la competenza giudiziaria di riesame segue le regole processuali nazionali applicabili all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, art. 9

    "[ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione]"

    Pur riconoscendo che i P.e.d. operano su tutto il territorio nazionale, l'art. 9 non deroga alle regole ordinarie di competenza del giudice; la Corte ne ricava che le regole nazionali di competenza (es. art. 324, comma 5, c.p.p.) continuano ad applicarsi.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, art. 10

    "(dispone che il Ministro della Giustizia determini la pianta organica individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto)"

    L'individuazione di sedi locali dei P.e.d. da parte del Ministro rende reale la 'sede' dell'ufficio emittente e, quindi, collegabile alla competenza funzionale del tribunale del capoluogo per il riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 324, comma 5

    La Corte applica la norma che stabilisce che sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; tale norma determina la competenza funzionale per i provvedimenti cautelari reali.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è adottato da un Procuratore europeo delegato, la competenza per il riesame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. è del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del P.e.d., come individuata ai sensi del d.lgs. n.9/2021 (art.10).
  • Il fatto che i P.e.d. esercitino funzioni su tutto il territorio nazionale non esclude l'esistenza di una "sede" locale che determina competenze funzionali dei giudici nazionali; la competenza territoriale ordinaria basata sul luogo di commissione del reato (art.8 c.p.p.) non prevale sul criterio funzionale previsto dall'art.324(5).
  • La competenza funzionale può determinare la presenza di più giudici "competenti" in fasi diverse del procedimento senza che ciò costituisca automaticamente una anomalia o vizio d'incompetenza, salvo che non sussista una specifica violazione normativa.
  • Per contestare la competenza in casi EPPO è necessario muovere rilievi specifici sulla normativa speciale e sulla corretta individuazione della sede dell'ufficio del P.e.d.; mere argomentazioni basate sul luogo di commissione del reato sono insufficienti a sopravanzare la regola funzionale.
  • Se si ritiene che il sistema operativo generi discrasie o inefficienze, la soluzione de iure condendo è normativa (riordino della competenza), ma fino ad allora i giudici applicano la disciplina vigente anche se produce pluralità di competenze funzionali.

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