Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34267/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

A seguito della segnalazione di una tentata rapina, l’8 aprile 2026 i Carabinieri fermavano un’autovettura condotta dall’indagato, ritenendola utilizzata per il reato; il pubblico ministero convalidava la perquisizione e il sequestro. Il Tribunale di Enna, con ordinanza del 30 aprile 2026, rigettava il riesame proposto contro il decreto di convalida. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 356 e 364 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., perché l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore sarebbe stato dato soltanto alle 17:42, dopo la perquisizione delle 13:50 e il sequestro delle 15:30; denunciava inoltre travisamento della prova e motivazione illogica o apparente, sostenendo che il verbale richiamato dal Tribunale riguardava il coindagato. (2) Violazione degli artt. 13 e 14 Cost. e 192 e 352 c.p.p., per asserita mancanza dei presupposti della perquisizione e del sequestro, assenza di flagranza, natura esplorativa del sequestro degli indumenti e mancanza di pertinenza dell’autovettura; lamentava altresì l’omesso esame del periculum, delle immagini di videosorveglianza non depositate e della possibilità di tutelare le esigenze cautelari mediante riprese e fotografie. Rappresentava anche che l’auto era presa a noleggio con contratto in scadenza il 10 giugno 2026 e che il sequestro gli avrebbe causato un pregiudizio contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che gli avvisi di rito erano stati dati all’indagato alle 17:42, prima del sequestro eseguito nei suoi confronti alle 18:17; il sequestro delle 15:30 riguardava invece soltanto il coindagato. Ha inoltre ritenuto carente l’interesse concreto e attuale dell’indagato rispetto alla restituzione dell’auto, che non era sua ma noleggiata: il mero interesse a evitare un inadempimento contrattuale non era tutelabile in quella sede, tanto più che il mancato rientro del bene dipendeva dal provvedimento di sequestro. Sul secondo motivo ha ribadito che l’eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il sequestro di cose obiettivamente sequestrabili, se non sussistono divieti probatori. Ha poi osservato che il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge, comprensiva soltanto di vizi motivazionali radicali, non di una diversa valutazione del materiale probatorio. Il Tribunale aveva indicato elementi idonei a collegare l’auto a una precedente tentata rapina presso lo stesso ufficio postale, tra cui i segni presenti sul veicolo e il tentativo di fuga degli occupanti; il nesso strumentale e il possibile incentivo alla reiterazione giustificavano il sequestro. Le doglianze sul periculum e sulla motivazione relativa agli indumenti erano inoltre nuove, perché non proposte in sede di riesame, e quindi inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 356 c.p.p.

    Quanto al primo motivo di ricorso, dalla documentazione prodotta dal difensore, copia di quella contenuta nel fascicolo processuale, risulta che prima del sequestro eseguito a carico del Casagni alle ore 18.17, allo stesso erano stati dati gli avvisi di rito alle ore 17.42.

    La Corte ha ritenuto rispettato, rispetto al sequestro eseguito alle 18:17 nei confronti dell’indagato, l’obbligo di dare gli avvisi di rito, essendo questi stati comunicati alle 17:42.

  • art. 364 c.p.p.

    Quanto al primo motivo di ricorso, dalla documentazione prodotta dal difensore, copia di quella contenuta nel fascicolo processuale, risulta che prima del sequestro eseguito a carico del Casagni alle ore 18.17, allo stesso erano stati dati gli avvisi di rito alle ore 17.42.

    Nel caso concreto, la dedotta omissione dell’avviso al difensore non sussisteva con riferimento al sequestro compiuto nei confronti del ricorrente, poiché gli avvisi risultavano dati prima dell’atto.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Quanto al primo motivo di ricorso, dalla documentazione prodotta dal difensore, copia di quella contenuta nel fascicolo processuale, risulta che prima del sequestro eseguito a carico del Casagni alle ore 18.17, allo stesso erano stati dati gli avvisi di rito alle ore 17.42.

    La censura basata sull’omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore è stata disattesa sulla base della documentazione che attestava la comunicazione degli avvisi prima del sequestro a carico dell’indagato.

  • art. 352 c.p.p.

    Si deve infine rilevare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

    La Corte ha richiamato il ristretto sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro: è deducibile la violazione di legge, inclusi soltanto i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o incomprensibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna alle spese e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente il versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’impugnazione in materia cautelare richiede un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione giuridica del richiedente; non è sufficiente il mero interesse a evitare conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata restituzione di un bene sequestrato.
  • L’eventuale illegittimità della perquisizione non determina di per sé l’invalidità del successivo sequestro, quando questo abbia a oggetto cose obiettivamente sequestrabili e non ricorrano divieti probatori.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge; il vizio di motivazione rileva soltanto quando sia radicale, ossia quando la motivazione manchi o sia priva dei requisiti minimi che consentono di comprendere il percorso logico del giudice.
  • Le doglianze non proposte in sede di riesame non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione contro l’ordinanza cautelare.
  • Il sequestro di un’autovettura può essere giustificato dal suo nesso strumentale con la commissione del reato e dalla possibilità che, lasciata nella disponibilità dell’interessato, costituisca un incentivo alla reiterazione, valutati il ruolo del bene e le modalità dell’illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.