Cassazione Civile, Ordinanza n. 29407/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulenti tecnici)
La controversia
Nel corso di un giudizio civile promosso da una società appaltatrice per il riconoscimento e il pagamento di riserve sorte nell'esecuzione di un appalto pubblico/privato relativo alla realizzazione di una stazione ferroviaria, il giudice aveva nominato due consulenti tecnici e, con distinti decreti, aveva liquidato a ciascuno un compenso di euro 32.285. La società destinataria dei decreti aveva proposto opposizione contestando: 1) che l'incarico fosse collegiale e, quindi, che il compenso dovesse essere liquidato unitariamente con maggiorazione per il secondo componente; 2) che il giudice avesse errato nel considerare come parametro il valore delle singole riserve anziché il valore complessivo della controversia; 3) che le indagini svolte fossero tra loro connesse e ripetitive, così da imporre un criterio unitario di liquidazione; 4) che i decreti fossero privi di motivazione sulle modalità di calcolo. In cassazione ha riproposto violazione dell'art. 53 del d.P.R. 115/2002, dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 e degli artt. 2 e 3 del medesimo d.m., nonché vizio di motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché il Tribunale aveva escluso in fatto la collegialità dell'incarico, valorizzando la diversa natura degli accertamenti affidati ai due consulenti, le differenti competenze richieste e la liquidazione di distinti acconti; tale accertamento non era incompatibile con la giurisprudenza richiamata. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità, perché sorretto da motivazione, l'accertamento secondo cui le singole riserve avevano oggetti e incidenze economiche differenti e richiedevano indagini non unitarie. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale, che aveva ritenuto corretta l'applicazione della tariffa di cui all'art. 11 del d.m. 30 maggio 2011 e meramente formale la doglianza sulla motivazione dei decreti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.P.R. 115/2002
"quando l'incarico è stato conferito a un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio"
La disposizione si applica solo quando l'incarico sia effettivamente collegiale; nel caso concreto il Tribunale ha escluso tale natura, ravvisando due incarichi autonomi e non un collegio di ausiliari.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla prova della collegialità è stata respinta perché il giudice di merito aveva già valutato gli atti prodotti e tratto un accertamento in fatto non censurabile se adeguatamente motivato.
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
È stato invocato per il criterio di computo del compenso, ma la Corte ha ritenuto corretto il richiamo del Tribunale alla disciplina tariffaria applicabile in concreto e non ha accolto la doglianza sul valore di riferimento.
art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge e vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
d.m. 30 maggio 2011, art. 11
Il Tribunale ha ritenuto corretta l'individuazione di questa norma tariffaria come base per la liquidazione, e la Corte ha rilevato che tale ratio decidendi non era stata specificamente censurata.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'incarico a più consulenti tecnici può essere qualificato come collegiale solo quando gli accertamenti siano svolti in necessario coordinamento per pervenire a un unico risultato istruttorio; in difetto, i compensi possono essere liquidati separatamente.
- La qualificazione dell'incarico del consulente tecnico e la verifica della natura unitaria o autonoma degli accertamenti costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente pertinente.
- Quando il giudice di merito accerta che le questioni affidate ai consulenti sono eterogenee per oggetto e incidenza economica, non è dovuta la liquidazione del compenso sul valore complessivo della controversia, ma può applicarsi il criterio riferito alle singole attività/riserve esaminate.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi già disattesa senza attaccare la specifica ragione decisoria adottata dal giudice di merito.
- La mera asserita insufficienza della motivazione sul calcolo del compenso non è sufficiente se il provvedimento impugnato richiama, anche implicitamente, la tariffa applicabile e la censura non dimostra l'erroneità di tale base normativa.
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