Sentenza n. 4561/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza n. 9938/2023, pubblicata in data 09 novembre 2023 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 12991/2023, notificata in data 14 gennaio 2024, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9938/2023, relativa all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9938/2023, notificata il 14 gennaio 2024, che aveva riconosciuto il suo diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente e condannato l'Amministrazione all'accredito dell'importo nominale di 500 euro. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione né indicare sopravvenienze o elementi ostativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo applicabile l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, c.p.a. anche per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché l'attività richiesta dalla sentenza del Tribunale di Roma non risultava svolta e il Ministero non aveva dimostrato il contrario né allegato elementi ostativi, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione, in ragione della soccombenza e della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 74 c.p.a.
Richiamato per l'adesione a precedenti recenti della Sezione VII del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza.
art. 3 D.M. 55/2014
Utilizzato come base per assumere, ai fini della liquidazione delle spese, i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
Richiamato per applicare i parametri minimi, in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio e del carattere elementare del ricorso.
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
Richiamato per il principio di liquidazione per fasi e per escludere una distinta liquidazione della fase decisionale, virtualmente indistinguibile dalle fasi di studio e introduttiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione tenuta a conformarsi al comando giudiziale nel caso deciso.
- Quando il ricorrente allega l'inottemperanza a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione per eseguire il giudicato.
- La liquidazione delle spese di un giudizio avente natura essenzialmente esecutiva può essere effettuata mediante parametri coerenti con le esecuzioni mobiliari, applicando i minimi e riducendo l'importo in assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.
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