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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01157/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un dirigente medico del servizio sanitario pubblico, di un ordine di servizio con cui l’azienda sanitaria lo aveva assegnato a una diversa struttura/sede di lavoro, con mutamento anche delle mansioni rispetto a quelle originarie, che comprendevano attività chirurgica. Il lavoratore aveva chiesto che fosse accertata la nullità, illegittimità o infondatezza del provvedimento e la sua riassegnazione alla precedente sede e al precedente incarico. Nel corso del giudizio era intervenuta una lettera di dimissioni per giusta causa; il tribunale aveva quindi dichiarato la domanda inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo persistente l’interesse all’accertamento dell’illegittimità, perché nel ricorso introduttivo il lavoratore si era riservato di agire per il risarcimento dei danni derivanti dal mutamento di sede. Nel merito, aveva anche ritenuto illegittima l’assegnazione, perché disposta fuori dai presupposti della mobilità interna d’urgenza previsti dal CCNL e in contrasto con la disciplina contrattuale e con il contratto individuale, che non potevano legittimare una modifica definitiva della sede di servizio. In Cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 100 e 112 c.p.c., sostenendo che, cessato il rapporto per dimissioni e mancando una specifica domanda risarcitoria, il lavoratore non avesse più interesse alla pronuncia di mero accertamento; 2) violazione di numerose norme costituzionali, del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 502/1992, del contratto individuale e del CCNL, assumendo che il potere datoriale di assegnazione e mobilità interna fosse stato illegittimamente compresso dalla corte territoriale; 3) censura sulle spese, subordinata all’accoglimento degli altri motivi. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha affermato che l’interesse ad agire permane, anche dopo la cessazione del rapporto, quando il lavoratore abbia chiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e, sin dall’atto introduttivo, abbia espressamente riservato la domanda risarcitoria, poiché l’accertamento costituisce il necessario antecedente logico-giuridico della pretesa risarcitoria; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo perché diretto in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito circa la mancanza dei presupposti della mobilità d’urgenza, oltre che formulato in modo generico; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché meramente ipotetico e privo di autonoma censura sulla statuizione sulle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’azienda alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha confermato che il lavoratore conservava interesse ad agire nonostante le dimissioni, poiché nel ricorso originario aveva formulato espressa riserva di proporre azione risarcitoria per i danni asseritamente derivati dall’assegnazione illegittima. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla legittimità dell’ordine di servizio, osservando che la censura non colpiva in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata ma tendeva a sovrapporsi all’accertamento di merito sulla mancanza dei presupposti della mobilità d’urgenza. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese, perché formulata in termini meramente condizionati e alternativi rispetto all’ipotetico accoglimento dei primi motivi. La ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è escluso solo se la pronuncia richiesta non può più produrre un risultato utile; permane invece quando l’accertamento serve da base a una futura domanda risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve dedurre specificamente la violazione di legge o il vizio motivazionale; non è sufficiente una critica generica o diretta a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 1218 c.c.

    È evocato dalla ricorrente come base della pretesa risarcitoria, ma la Corte afferma che la riserva di agire per il risarcimento basta a conservare l’interesse all’accertamento dell’inadempimento.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che, a suo dire, fonderebbero la flessibilità organizzativa dell’assegnazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’efficienza e dell’organizzazione dell’amministrazione pubblica.

  • art. 98 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte d’appello lo aveva ritenuto non decisivo per la modifica della sede del dirigente medico.

  • art. 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Evocato dalla ricorrente per sostenere i principi della riforma del pubblico impiego e la flessibilità gestionale.

  • art. 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dalla ricorrente come norma di sistema sul pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La ricorrente lamenta che la corte territoriale si sarebbe ingerita nell’organizzazione dei servizi, riservata al datore di lavoro pubblico.

  • art. 6 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Evocato dalla ricorrente in relazione all’organizzazione degli uffici e delle risorse umane.

  • art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito del quadro normativo sul pubblico impiego.

  • art. 40 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità ex lege di clausole contrattuali difformi da norme imperative e dai CCNL.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Evocato dalla ricorrente a sostegno dell’equivalenza delle mansioni e della possibilità di assegnazione nell’ambito dell’area di inquadramento.

  • art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del servizio sanitario e della dirigenza medica.

  • art. 13 CCNL 8 giugno 2000

    La Corte d’appello lo interpreta nel senso che la sede di destinazione è parte del contratto individuale e che non sono ammesse modifiche unilaterali peggiorative; la Cassazione non ne sovverte l’impostazione.

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000

    Richiamato per individuare gli incarichi e il quadro delle assegnazioni nella dirigenza medica.

  • art. 16 CCNL 10 febbraio 2004

    La Corte d’appello lo ritiene norma rilevante sulla mobilità interna d’urgenza, ammissibile solo in presenza dei presupposti previsti e con limiti di provvisorietà e rotazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue il principio della soccombenza; la censura alternativa della ricorrente è dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire del lavoratore che impugni un provvedimento datoriale incidenti su sede o mansioni non viene meno per la sola cessazione del rapporto quando la domanda introduttiva contenga un’espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni: l’accertamento dell’illegittimità conserva utilità come antecedente logico-giuridico della futura pretesa risarcitoria.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la censura deve indicare in modo specifico la regola di diritto violata e spiegare perché la decisione se ne discosti.
  • Una censura formulata in modo generico, apodittico o con richiamo indistinto di molteplici disposizioni non è idonea a integrare un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • La doglianza sulle spese di lite deve colpire la statuizione effettivamente resa, per violazione delle regole di distribuzione delle spese; è inammissibile un motivo meramente ipotetico o condizionato all’eventuale diverso esito del giudizio di merito.
  • In materia di mobilità interna del personale sanitario, la legittimità dell’assegnazione deve essere verificata alla luce della disciplina collettiva applicabile e dei presupposti specifici della mobilità d’urgenza; non è sufficiente invocare in astratto il potere organizzativo del datore pubblico per superare i limiti contrattuali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieDirigentiMobilità internaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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