Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza di appello su due profili: 1) la mancata riqualificazione delle condotte da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che i rapporti e la situazione pregressa giustificassero tale qualificazione; 2) la mancata esclusione della recidiva, lamentando che la Corte abbia confermato la recidiva pur ritenendo equivalenti le attenuanti senza adeguata motivazione sui presupposti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte territoriale ha applicato correttamente il criterio delle SS.UU. "Filardo" distinguendo estorsione ed esercizio arbitrario e ha rilevato l'assenza di prova anche putativa del diritto che l'imputato avrebbe fatto valere. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato preclusione e manifesta infondatezza: la questione sulla recidiva non era stata adeguatamente impugnata in entrambi gli appelli e, quando sollevata, la Corte d'appello ha fornito motivazione non contrastata dal ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma relativa al reato di estorsione, applicata per qualificare le condotte contestate; la Corte ha ritenuto sussistente l'estorsione in assenza di prova di un diritto putativo dell'imputato
art. 581 cod. pen.
Norma relativa al delitto di percosse, menzionata tra i capi di imputazione ritenuti provati in primo grado
art. 393 cod. pen.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha ritenuto non applicabile tale fattispecie perché mancava prova, anche putativa, dell'esistenza di un diritto che l'imputato avrebbe fatto valere con le condotte contestate
art. 89 cod. pen.
Riferita alla diminuente applicata dal Tribunale; la Corte d'appello ha valutato l'insieme delle attenuanti e la loro equivalenza con la recidiva contestata
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Citato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale articolo per imporre il versamento di Euro 3.000
SS.UU. "Filardo"
Orientamento delle Sezioni Unite richiamato come criterio distintivo tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte d'appello l'ha seguito per motivare la qualificazione estorsiva
Massime di principio
- La riqualificazione della condotta da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede prova, anche putativa, dell'esistenza di un diritto che l'agente intendeva far valere; in assenza di tale prova prevale la qualificazione estorsiva
- La Corte di Cassazione non sopporta motivi che non si confrontino con la motivazione della decisione impugnata: chi impugna deve affrontare specificamente le ragioni del giudice di merito
- Questioni non adeguatamente sollevate o motivate in sede di appello risultano precluse in Cassazione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- I motivi manifestamente infondati o preclusi comportano l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di rifondere le spese oltre al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende se previsto
- Il richiamo a orientamenti delle Sezioni Unite (es. criterio "Filardo") è determinante per la distinzione tra fattispecie penalmente riferibili a estorsione e quelle riconducibili all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la difesa deve confrontarsi puntualmente con tali criteri quando li invoca
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