Ordinanza n. 812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare soltanto nei limiti della sollecita fissazione dell'udienza di merito presso il TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale misura la più adeguata allo stato degli atti. Non ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato né altra misura cautelare sostanziale. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. V bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare. Il testo non espone il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né specifica i motivi di censura dedotti in primo grado o nell'appello cautelare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le argomentazioni dell'appellante meritassero approfondimento nella sede di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
la sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il TAR
Consente al giudice cautelare di individuare nella rapida fissazione dell'udienza di merito la misura più adeguata, quando le questioni dedotte richiedano approfondimento nella sede di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le argomentazioni dell'appellante appaiano meritevoli di approfondimento ma non sia possibile definire adeguatamente la controversia sulla base della cognizione sommaria, la misura cautelare può consistere nella sollecita fissazione dell'udienza di merito presso il giudice di primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento dell'appello cautelare limitato alla sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta, di per sé, la sospensione dell'atto impugnato né l'adozione di una misura cautelare sostanziale.
Come è indicizzato
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