Ordinanza n. 112/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’ampliamento dell’accreditamento istituzionale per 20 posti letto di una RSA
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che ha respinto l’istanza di ampliamento dell’accreditamento istituzionale della RSA gestita dalla stessa, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria. L’Amministrazione ha depositato una nota del 19 gennaio 2026, richiamata dal TAR, con la quale ha rappresentato elementi ritenuti idonei a incidere sulla immediata apprezzabilità delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che le censure di carenza assoluta di motivazione e di istruttoria non fossero immediatamente apprezzabili nella sede cautelare, alla luce di quanto rappresentato dall’Assessorato nella nota depositata. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato consisteva in un eventuale danno di natura economica, non qualificato come grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite per la peculiarità della fattispecie; nulla è stato disposto per le spese nei confronti dell’ASP di Trapani, non costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla plausibile fondatezza delle censure e alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure di carenza assoluta di motivazione e di istruttoria non impongono la sospensione dell’atto quando, alla luce delle deduzioni e degli elementi prodotti dall’amministrazione, non risultino immediatamente apprezzabili.
- Il periculum in mora non sussiste, ai fini della sospensione cautelare, quando il pregiudizio allegato abbia natura meramente economica e non sia dimostrato come grave e irreparabile.
- La tutela cautelare richiede la compresenza di una plausibile fondatezza delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile; l’assenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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