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Sentenza

Sentenza n. 2230/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 643/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente, dell’importo annuo di euro 500,00, per l’aggiornamento e la formazione relativi all’anno scolastico 2023/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione del relativo importo. L’amministrazione non aveva provveduto, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza al pagamento delle spettanze riconosciute, in conformità al dispositivo della sentenza del Tribunale ordinario. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell’esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo notificato integra, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’attivazione della tutela esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, nella misura riconosciuta dal titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamato quale disposizione che prevede la disciplina applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta senza compenso.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento, dopo la notificazione del titolo nei casi previsti dalla legge, legittimano il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione della pronuncia.
  • Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Per le condanne al pagamento di somme di denaro, la disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta può essere applicata analogicamente quando il commissario appartenga all’amministrazione debitrice, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti nel fascicolo telematico mediante le modalità previste dal Processo Amministrativo Telematico.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della conseguente sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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