Cassazione Penale, Ordinanza n. 39332/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva prosciolto da numerosi capi di imputazione ma aveva confermato la condanna per due contestazioni di uso di documento attestante falsamente l'identità personale, con conseguente rideterminazione della pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 497-bis c.p., censurando in sostanza la valutazione del fatto. Con il secondo motivo ha contestato vari profili del trattamento sanzionatorio, deducendo vizi motivazionali sulla recidiva e sull'aumento di pena per la continuazione, nonché lamentando il mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ex art. 69 c.p. Il difensore ha depositato memoria, ritenuta non idonea a superare la causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto, in realtà, a sollecitare una diversa lettura del compendio fattuale. Ha dichiarato inammissibili anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio perché, in parte, nuove e comunque perché il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità, evenienze escluse nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ne richiama la contestazione come titolo di reato per i capi 6 e 7, ma non entra nel merito della sua configurabilità perché reputa inammissibile la censura che mira a rivalutare il fatto.
Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
È richiamato a sostegno del principio per cui la motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze può essere sintetica, purché orientata all'adeguatezza della pena in concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che si risolva in una mera richiesta di diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando introducono questioni nuove non devolute nei gradi di merito.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo se manca motivazione, o se la motivazione è meramente arbitraria o manifestamente illogica.
- Una motivazione che dichiari l'equivalenza tra circostanze in base all'adeguatezza della pena concreta è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
- La memoria difensiva depositata in cassazione non è idonea a superare l'inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti decisivi e specifici.
Come è indicizzato
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