Sentenza n. 44/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 07109/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale con applicazione della sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario del fondo agricolo aveva impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate senza titoli abilitativi. Nel corso del giudizio era stato adottato un ulteriore provvedimento di acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale, con applicazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR aveva respinto le censure ritenendo irrilevante, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, la pendenza del sequestro penale, l’estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso, l’assenza di una specifica motivazione ulteriore e di comunicazione di avvio del procedimento, nonché la mancata precisa individuazione dell’area di sedime nell’ordinanza demolitoria e la mancata previa notifica di un formale verbale di accertamento dell’inottemperanza. L’erede dell’originario ricorrente ha proposto appello deducendo l’erronea mancata applicazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, la violazione delle garanzie partecipative e la violazione dell’art. 31, commi 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo che il sequestro penale avrebbe precluso l’esecuzione della demolizione e che mancasse un formale provvedimento amministrativo di accertamento dell’inottemperanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione con cui l’appellante ha rinunciato, sostanzialmente, alla decisione di merito dichiarando di non avere più interesse alla definizione dell’appello, avendo valutato la possibilità di presentare un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36-bis della legge n. 105 del 2024 per le opere sanzionate. Il Collegio ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi al sequestro penale, alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e all’acquisizione al patrimonio comunale. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio d’appello l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., tramite il rinvio interno dell’art. 38 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza normativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; la regola è stata applicata al giudizio d’appello.
art. 38 c.p.a.
Il rinvio interno alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado rende applicabile al giudizio d’appello la disciplina dell’improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 31, commi 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
Norme richiamate in relazione all’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale e alla sanzione pecuniaria, ma non esaminate nel merito dal Consiglio di Stato.
art. 36-bis d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024
La possibilità di presentare un’istanza di accertamento di conformità urbanistica è stata indicata dall’appellante quale ragione del venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il giudizio si trova in grado d’appello.
- L’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. si applica al giudizio d’appello in forza del rinvio interno previsto dall’art. 38 c.p.a.
- Quando l’appellante dichiara in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto di tale sopravvenienza e definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare nel merito i motivi d’appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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