Cassazione Penale, Sentenza n. 5728/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6/5/2022 in materia di reati tributari (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Romiti deduce vizio di motivazione sul profilo soggettivo: sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata al principio del "non poteva non sapere" senza accertare che egli avesse effettivamente colto i segnali di illiceità, prospettando invece che fosse un mero prestanome senza poteri gestori e quindi al più colposo; contesta inoltre la determinazione del superamento della soglia di punibilità e la misura della confisca, lamentando il conteggio di profitti non conseguiti relativi a fatture per operazioni inesistenti. Cabras deduce manifesta illogicità e violazioni processuali (artt. 192, 533 c.p.p.), censura il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto senza adeguati riscontri, invoca un'ipotesi alternativa equiprobabile (sensale) e contesta il riconoscimento del concorso morale nel reato sia sul piano oggettivo sia soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato compiutamente e in modo logico, ancorando le proprie conclusioni a elementi istruttori concreti. Per Romiti: i giudici di merito hanno riscontrato il dolo (anche eventuale) sulla base di ammissioni dell'imputato, del rilevante ruolo nella gestione delle entrate/uscite e delle somme percepite, e hanno correttamente escluso deduzioni di costi non documentati; inoltre hanno confermato il principio secondo cui, in caso di operazione inesistente non tempestivamente rettificata, sussiste l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in fattura. Quanto alla confisca, è stata ritenuta collegata alla somma evasa e alla documentazione disponibile. Per Cabras: la Corte d'appello ha fondatamente accertato la sua posizione di amministratore di fatto attraverso dichiarazioni e riscontri testimoniali, nonché la sua influenza causale nelle condotte di Romiti; le censure alternative sono state ritenute questioni di merito non idonee alla revisione in cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
La Corte d'appello ha interpretato l'art. 5 quale norma che richiede il dolo per la configurazione del reato fiscale; il dolo specifico è stato ritenuto desumibile da elementi oggettivi e dalle ammissioni dell'imputato, non da una generica presunzione del "non poteva non sapere"
codice di procedura penale, artt. 192 e 533
Gli artt. citati concernono la motivazione e il vizio di motivazione: la Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze relative alla motivazione fossero questioni di merito non confrontate con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata
codice penale, art. 110
Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provata l'influenza causale e il contributo di Cabras alla gestione illecita, giustificando il concorso
codice civile, art. 2639
Richiamato nei profili relativi alla rappresentanza e alla posizione di fatto nell'ambito societario, valutata dalla Corte sulla base delle risultanze istruttorie
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità senza colpa grave del ricorrente
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per i criteri di valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ascrivere colpa ai ricorrenti
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, n. 40412 del 13/6/2019, Tirozzi; Sez. 3, n. 8700 del 16/1/2019, Holz)
Tali precedenti sono stati utilizzati per affermare che i criteri o studi generali non possono sostituire scritture contabili o elementi fattuali concreti per dedurre l'esistenza di costi non contabilizzati
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 28263 dell'11/12/2020)
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di operazione inesistente e in assenza di rettifica tempestiva, sorge l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in fattura
Massime di principio
- In materia di reati tributari il dolo può essere desunto da elementi concreti quali ammissioni dell'imputato, gestione effettiva di entrate e uscite e profitti personali significativi; non è sufficiente una generica contestazione del principio del "non poteva non sapere" senza confronto con la motivazione di merito
- La determinazione del superamento della soglia di punibilità richiede valutazioni concrete e documentate: il giudice può rifiutare deduzioni basate su criteri generici o studi teorici in assenza di scritture contabili o di elementi fattuali che attestino l'effettivo sostenimento dei costi
- In caso di fatture per operazioni inesistenti, se non è intervenuta rettifica o annullamento tempestivo, sorge l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in fattura, salvo prova dell'eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale
- La qualificazione di amministratore di fatto si fonda su elementi fattuali e dichiarazioni testimoniali e può giustificare il concorso nel reato se è dimostrabile l'influenza causale sulle scelte gestionali rilevanti ai fini della condotta illecita
- In sede di Cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; è necessario contestare specificamente i passaggi argomentativi di fatto e di diritto
- La mancata documentazione contabile e l'assenza di allegazioni specifiche circa l'esistenza di costi o elementi esimenti rendono difficoltosa la deduzione di circostanze favorevoli alla difesa in tema tributario
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