Cassazione Penale, Sentenza n. 17046/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 01/12/2021 con la quale è stata riconosciuta la continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più delitti di stupefacenti commessi in un ristretto arco temporale con il medesimo modus operandi. Il Procuratore ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 665 c.p.p. in tema di competenza in executivis, sostenendo che l'ultima sentenza passata in giudicato era stata sostanzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli (20/02/2018, irrevocabile 07/04/2019) e che, quindi, la valutazione sulla applicazione della continuazione doveva spettare alla Corte d'Appello e non al Tribunale di Napoli Nord.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la competenza del giudice dell'esecuzione sia di natura funzionale, assoluta e inderogabile e che essa vada individuata secondo il criterio dell'art. 665 c.p.p. Ha inoltre precisato che la competenza sposta alla Corte d'Appello solo se la decisione di secondo grado ha operato una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado (es. riconoscimento/esclusione di circostanze attenuanti/aggravanti, applicazione della continuazione, modificazione del confronto delle pene). Nel caso esaminato la Corte d'Appello si era limitata a riconoscere nella massima estensione una diminuzione di pena già derivante dalle circostanze attenuanti concesse in primo grado, ossia una riforma non sostanziale; di conseguenza la competenza è rimasta del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che ha legittimamente disposto il riconoscimento della continuazione. Decisione resa il 12 dicembre 2022.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati; il GIP ha applicato tale disposizione per unificare la posizione esecutiva di Lettera in relazione ai delitti di stupefacenti commessi con analogo modus operandi in breve tempo.
art. 665 cod. proc. pen.
Fornisce il criterio per individuare il giudice competente in sede esecutiva (competenza funzionale/unitaria). La Corte ha interpretato che, salvo rielaborazioni sostanziali operate in sede d'appello, la competenza per l'incidente di esecuzione resta al giudice di primo grado; se invece la sentenza di secondo grado ha modificato la pena per rielaborazione sostanziale (es. applicazione/esclusione di circostanze, riconoscimento della continuazione), allora la competenza spetta alla Corte d'Appello.
Massime di principio
- La competenza per decidere questioni esecutive è funzionale e determina un unico giudice per l'esecuzione: occorre individuare tale giudice secondo i criteri dell'art. 665 c.p.p.
- Se la Corte d'Appello ha operato una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado (es. applicazione o esclusione di circostanze, riconoscimento della continuazione, modifica del confronto delle pene), la competenza per l'incidente di esecuzione è della Corte d'Appello.
- Se la modifica apportata in secondo grado è meramente formale o confermativa (ad esempio l'estensione di una diminuzione già riconosciuta in primo grado), la competenza rimane al giudice di primo grado che ha originariamente emesso la sentenza.
- In caso di contestazione della competenza in executivis, il ricorrente (es. Pubblico Ministero) deve dimostrare che la sentenza d'appello ha effettivamente rielaborato in modo sostanziale la decisione di primo grado; senza tale prova il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Nel giudicare richieste di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati separatamente occorre valutare sia il contenuto sostanziale delle decisioni intervenute sia l'effetto di tali decisioni sulla posizione esecutiva dell'imputato.
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