Cassazione Civile, Ordinanza n. 12060/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che nel giudizio presupposto aveva chiesto la distrazione delle spese e poi aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenerne il pagamento, ha domandato alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata del processo. A sostegno del ricorso per cassazione ha dedotto: violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c.; omessa pronuncia sulla domanda proposta in proprio; erronea applicazione della legge Pinto e dell'art. 6 CEDU; mancato recepimento dei principi delle Sezioni Unite sulla natura autonoma del diritto dell'avvocato antistatario alla distrazione e sulla necessaria considerazione unitaria della fase cognitiva e di ottemperanza fino al soddisfacimento del credito. Ha inoltre contestato il calcolo della durata del giudizio di ottemperanza e la dichiarata inammissibilità della domanda verso il Ministero della giustizia, sostenendo di essere stato parte nel procedimento avente ad oggetto la distrazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso che l'istanza di distrazione delle spese introduca un autonomo giudizio in cui l'avvocato antistatario diventa parte; di conseguenza, il professionista non può invocare l'equa riparazione per la durata della fase cognitiva del giudizio presupposto. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi sulle fasi cognitiva ed esecutiva unitarie elaborati dalle Sezioni Unite per i crediti indennitari Pinto, osservando che nel caso concreto si trattava di credito per spese processuali e che il ricorrente non aveva allegato elementi sulla incapienza del cliente né aveva censurato specificamente l'accertamento di ragionevole durata del giudizio di ottemperanza e le condizioni poste dal giudice amministrativo per il pagamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per indicare che l'avvocato si era difeso da sé nel giudizio di legittimità; non è valorizzato come base decisiva della controversia
art. 93 c.p.c.
l'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda giudiziale né un autonomo procedimento, ma è accessoria e incidentale rispetto alla causa principale
artt. 93 – 100 e 112 c.p.c.
invocati dal ricorrente come parametri della denunciata violazione e omessa pronuncia; la Corte ne esclude la fondatezza perché la domanda di distrazione non muta la posizione processuale dell'avvocato nella fase cognitiva
art. 1-bis L. n. 89/2001
richiamato congiuntamente all'art. 3, comma 1, della legge Pinto come norma invocata dal ricorrente; la Corte non vi ravvisa violazione
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
richiamato come fondamento dell'equa riparazione; nel caso concreto non consente di riconoscere l'indennizzo all'avvocato non parte del giudizio presupposto
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo della persona che sia parte in senso proprio; non può essere esteso a chi sia solo interessato in modo riflesso o accessorio
d.P.R. n. 115/2002, art. 10
richiamato nel dispositivo per escludere il contributo unificato
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e incidentale: non apre un autonomo giudizio né attribuisce all'avvocato antistatario la qualità di parte della fase di cognizione in cui viene formulata.
- Il difensore distrattario non può ottenere l'equa riparazione per la durata del processo principale, perché l'art. 6, par. 1, CEDU tutela la ragionevole durata del processo di chi vi è parte in senso proprio, non di chi vi abbia solo un interesse indiretto o accessorio.
- I principi sulla considerazione unitaria delle fasi cognitiva ed esecutiva elaborati in materia di crediti indennitari Pinto non sono automaticamente estensibili ai crediti per spese processuali distratte, trattandosi di situazioni diverse per natura del credito e struttura del rapporto.
- Chi lamenti l'irragionevole durata della fase esecutiva di un credito professionale deve allegare elementi concreti sull'incapienza del debitore originario o sull'impossibilità di soddisfarsi direttamente su di esso, altrimenti manca il presupposto del pregiudizio risarcibile.
- In cassazione, la censura è inammissibile se non attacca specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, inclusi gli accertamenti di fatto sulla durata ragionevole della fase esecutiva e sulle condizioni poste per il pagamento.
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