Cassazione Penale, Sentenza n. 34098/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontana era stato condannato per violazione dell'art. 391-bis, comma terzo, cod. pen., in quanto, pur essendo detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., avrebbe eluso le prescrizioni comunicando con detenuti appartenenti a gruppi di socialità diversi pronunciando la frase "domani faccio il colloquio". Il ricorso deduceva che nel carcere di L'Aquila non erano state adottate misure logistiche idonee a impedire la comunicazione fra gruppi diversi, che la frase pronunciata era priva di contenuto idoneo a veicolare informazioni rilevanti e che mancava l'elemento soggettivo (malizia/astuzia) richiesto dall'ipotesi di elusione delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la fattispecie della "elusione delle prescrizioni" richieda, oltre alla mera violazione, una condotta connotata da malizia, astuzia o destrezza che qui non risulta. La frase pronunciata da Fontana è stata ritenuta priva di idoneità a favorire attività criminali e riconducibile a una manifestazione di stato d'animo, non alla ricerca di contatti finalizzati a scambio di informazioni illecite. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non sussiste.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. pen.
La norma incriminatrice punisce chi elude le prescrizioni imposte ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis; la Corte interpreta "elusione" come qualcosa di più della mera violazione normativa, richiedendo un elemento intenzionale caratterizzato da malizia/astuzia/destrezza.
art. 41-bis Ord. pen.
Stabilisce obblighi per le carceri di adottare misure di sicurezza, inclusi accorgimenti logistici, per impedire comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità; la sua ratio è impedire la circolazione di informazioni utili alla gestione di attività criminali.
Costituzione / principi costituzionali
La Corte richiama il principio di interpretazione coerente con la Costituzione e con i diritti fondamentali, richiedendo che le limitazioni derivanti dal regime 41-bis non compressino i diritti dei detenuti oltre quanto strettamente necessario.
Art. 12 delle Preleggi (interpretazione della legge)
Richiama il canone interpretativo secondo cui al testo normativo va attribuito il senso che meglio corrisponde alla ratio e all'intenzione del legislatore; la Corte utilizza questo criterio per preferire un'interpretazione che richiede la presenza di malizia nella elusione.
Massime di principio
- Per integrare il reato di elusione delle prescrizioni dell'art. 391-bis è necessario, oltre alla violazione materiale, un elemento soggettivo: condotte caratterizzate da malizia, astuzia o destrezza volte effettivamente a eludere le misure.
- Frasi generiche o saluti privi di contenuto informativo rilevante, anche se diretti a detenuti di gruppi differenti, possono non essere idonee a configurare il reato e al più rilevare profili disciplinari.
- La mera carenza di misure logistiche nel carcere (es. porte non chiuse) rileva sul piano fattuale e può incidere sulla valutazione dell'elusione, ma non esclude automaticamente la responsabilità penale se sussiste l'elemento intenzionale richiesto.
- Nell'accertamento va valutata la concreta idoneità della comunicazione a favorire attività criminali (contenuto, contesto, reazioni degli interlocutori), non solo la mera possibilità teorica di comunicare.
- I limiti imposti dal regime 41-bis devono essere interpretati in modo proporzionato: le restrizioni ai diritti dei detenuti non vanno estese oltre quanto necessario per tutelare l'ordine e la sicurezza.
- Quando la prova non dimostra l'esistenza di una condotta astuta o commerciale di informazioni illecite, il dubbio deve risolversi a favore dell'imputato e il reato può essere ritenuto non sussistente.
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