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Sentenza

Sentenza n. 420/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia sull'istanza di rilascio del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, cittadina marocchina già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale con scadenza al 31 ottobre 2024, presentava il 27 maggio 2025 allo Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia un'istanza per il rilascio del nulla osta alla conversione del permesso. Il 24 ottobre 2025 l'Amministrazione inviava un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che la sola ricevuta del permesso di soggiorno non era sufficiente e che occorreva produrre copia di un permesso valido al momento della domanda di conversione. La ricorrente presentava controdeduzioni il 29 ottobre 2025. Successivamente l'Amministrazione non adottava alcun provvedimento conclusivo, né indicava le ragioni della persistente inerzia; risultava inoltre sospeso il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto alla Questura. La ricorrente deduceva l'illegittimità del silenzio e chiedeva l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con ordine di conclusione del procedimento entro un termine certo e nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'azione, stabilire se il termine applicabile fosse quello di sessanta giorni previsto dall'art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998 oppure quello di centottanta giorni indicato dalla giurisprudenza, poiché in ogni caso il termine per la conclusione del procedimento era decorso. Ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117 c.p.a., l'Amministrazione era quindi obbligata ad adottare una determinazione espressa sull'istanza, mentre il preavviso di rigetto non costituiva provvedimento conclusivo. Il silenzio è stato dichiarato illegittimo e il Prefetto di Brescia, per il tramite del responsabile dello Sportello Unico per l'immigrazione, è stato ordinato di definire il procedimento con un provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata per l'eventuale successiva persistente inerzia. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto comunicato dall'Amministrazione non equivale alla conclusione del procedimento, che deve essere definito con un provvedimento espresso.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è indicata come possibile fonte del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento; il TAR rileva tuttavia che, anche applicando il diverso termine di centottanta giorni, il termine era comunque decorso.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è ammissibile quando sia decorso il termine per la conclusione del procedimento e, nel caso concreto, il termine annuale per proporre l'azione non era scaduto.

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • Quando il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo è decorso, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso sull'istanza, anche qualora abbia precedentemente comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • L'azione avverso il silenzio è ammissibile e fondata quando, quale che sia tra i termini normativamente o giurisprudenzialmente prospettati quello applicabile, risulti comunque decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento scritto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento definitivo entro un termine determinato, riservando la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
  • La pendenza di interlocuzioni procedimentali o la presentazione di controdeduzioni al preavviso di rigetto non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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