Sentenza del 26/02/2018 n. 626 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Operazioni ragionevolmente fittizie - Inversione onere della prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ riconosciuta l'inversione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve prima fornire elementi sufficienti a porre in dubbio la realtà delle operazioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare concretamente che le prestazioni o cessioni siano state realmente effettuate. Il testo non indica gli esiti processuali specifici né il dispositivo finale della sentenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere della prova in presenza di fatture ritenute relative a operazioni ragionevolmente fittizie. In linea generale, spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare che le operazioni fatturate non siano state effettivamente eseguite. Tuttavia, quando l'Amministrazione fornisce elementi validi e concreti — come indizi di operazioni anche solo parzialmente fittizie, documenti privi di data certa o documentazione generica e astrattamente riferibile a molteplici fattispecie — l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a una contestazione generica: deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a mettere ragionevolmente in dubbio l'effettività delle operazioni.
- L'onere della prova non si trasferisce automaticamente al contribuente; il trasferimento opera solo dopo che l'Amministrazione abbia presentato indizi validi e specifici.
- Una volta forniti tali indizi, il contribuente deve documentare l'effettività delle operazioni con elementi concreti, coerenti e verificabili, come contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti, contabilità e prova della concreta esecuzione delle prestazioni.
- La mera esistenza formale della fattura non è sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione quando la documentazione risulta priva di data certa, generica o predisposta in modo da poter essere utilizzata per una pluralità indistinta di operazioni.
- La valutazione deve distinguere tra la fase iniziale, in cui l'Amministrazione deve dimostrare la ragionevolezza della contestazione, e la fase successiva, in cui il contribuente deve fornire la prova contraria.
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