Ordinanza n. 641/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Enfinity Montessori S.r.l. il 19/12/2022: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, vale a dire delle fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE alle società ricorrenti, come specificate nell'atto ricorso per motivi aggiunti - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Enfinity Montessori S.r.l. il 9/6/2023: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti notificati in data 12/12/2022, vale a dire delle fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE alle ricorrenti: NONCHÉ per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti secondi motivi aggiunti, vale a dire: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A, - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ENFINITY MONTESSORI S.R.L. il 28\4\2025 : per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti terzi motivi aggiunti, vale a dire delle fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE di cui al Foliario, NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti notificati il 5/6/2023, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, pubblicata il 6 aprile 2023, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/23/143-23.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti di produzione” e del suo Allegato A, - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti notificati in data 12/12/2022, vale a dire delle fatture-richieste di pagamento inviate dal GSE come specificate in epigrafe NONCHÉ per l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, vale a dire: - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 21 giugno 2022, 266/2022/R/EEL, pubblicata il 23 giugno 2022, sul sito internet della Autorità (https://www.arera.it/it/docs/22/266-22.htm), recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, ivi incluso il Documento per la consultazione di ARERA 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - per quanto occorrer possa, delle comunicazioni di richiesta di informazioni inviate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) alle Società ricorrenti, recanti “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter'”, intestati alle Società ricorrenti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente della Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ENFINITY MONTESSORI S.R.L. il 4\5\2026 : NONCHÉ con i presenti quarti motivi aggiunti per l’annullamento previa sospensione cautelare delle diffide di pagamento, delle fatture e delle comunicazioni di compensazione, conseguenziali e applicative dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con tutti isuccessivi ricorsi per motivi aggiunti, ritualmente inviate a far data dal 17/2/2026 dal GSE alle Società ricorrenti in relazione alle precedenti fatture già impugnate e di ogni ulteriore diffida, fattura, comunicazione di compensazione o richiesta di pagamento emessa a far data dal 17/02/2026 e fino alla data odierna, come quantificati e documentati in narrativa e depositati in atti NONCHÉ per l’annullamento e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se, allo stato, non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, nonché fatture, diffide, avvisi di pagamento e comunicazioni di compensazione emessi dal GSE in applicazione della disciplina sugli interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le deliberazioni ARERA attuative dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e dei commi da 30 a 38 della l. n. 197/2022, nonché gli atti applicativi del GSE, costituiti da fatture, richieste e diffide di pagamento e comunicazioni di compensazione. Con i quarti motivi aggiunti è stata proposta anche domanda cautelare contro gli atti esecutivi inviati dal GSE a decorrere dal 17 febbraio 2026. Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti presupposti e applicativi e hanno allegato, quale pregiudizio cautelare, il rischio di compromissione della stabilità economica dei Portfolio di investimento cui appartengono le singole SPV. Il TAR ha precisato che la valutazione delle eccezioni pregiudiziali resta riservata al merito, rilevando tuttavia la dubbia diretta impugnabilità degli atti del GSE e la loro dubbia riconducibilità alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al merito l'approfondimento delle questioni pregiudiziali, ha rilevato che la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo delle fatture, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di compensazione del GSE sono quantomeno dubbie. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente documentato e soggettivizzato il pregiudizio economico, poiché il rischio di compromissione della stabilità dei Portfolio non era stato correlato alla specifica situazione patrimoniale e finanziaria di ciascuna società. Il TAR ha osservato che, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, operatori tenuti a una diligenza qualificata avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche rispetto agli investimenti effettuati. Ha infine valorizzato la reversibilità del pregiudizio, poiché le somme eventualmente riscosse potranno essere recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico delle società ricorrenti, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore del GSE e in euro 1.000 oltre accessori in favore di ARERA.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Se la domanda cautelare è proposta al collegio, il collegio si pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare collegiale; il provvedimento applica i presupposti della tutela cautelare senza concedere la sospensione.
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
È indicato quale base normativa degli interventi regolatori di ARERA sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la decisione cautelare non ne esamina in via definitiva la legittimità.
commi da 30 a 38 l. 29 dicembre 2022, n. 197
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della deliberazione ARERA n. 143/2023/R/EEL; la loro applicazione non è definita nel merito dall'ordinanza.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa degli atti meramente esecutivi o contabili emessi da un gestore possono costituire profili ostativi o comunque dubbi, da approfondire nel merito, quando tali atti non presentino con evidenza natura provvedimentale.
- Il pregiudizio cautelare economico deve essere allegato e documentato in modo concreto, attuale e soggettivizzato, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria della singola ricorrente; non è sufficiente il richiamo generico a ricadute sulla stabilità di un gruppo o di un portafoglio di investimento.
- L'operatore professionale soggetto a un regime normativo e regolatorio noto e a pretese economiche ragionevolmente prevedibili deve adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; la mancata predisposizione di tali misure indebolisce la prova del periculum in mora.
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio economico sia reversibile e le somme eventualmente riscosse possano essere restituite o recuperate in caso di accoglimento della domanda di merito.
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