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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29040/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le imputate hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per due furti pluriaggravati (29/05/2014), deducendo: carenza o apparenza motivazionale della sentenza d'appello; insufficiente prova del funzionamento dei sistemi antitaccheggio e dell'efficacia delle borse schermate; vizio motivazionale nella qualificazione delle circostanze aggravanti (uso di mezzo fraudolento, esposizione alla pubblica fede, numero di persone) e nella commisurazione della pena (anche riguardo all'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis e alla incidenza della recidiva reiterata).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione autonoma, congrua e non manifestamente illogica, sufficiente a sostenere le conclusioni di merito; ha confermato l'apprezzamento delle prove (dichiarazioni della persona offesa, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza, rinvenimento della refurtiva nella vettura e delle borse schermate) e la legittima applicazione delle aggravanti relative all'uso di mezzi fraudolenti, all'esposizione alla pubblica fede e al numero di persone. Ha inoltre ritenuto corretta la commisurazione della pena e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concertazione di più soggetti nello stesso fatto; concorso di persone valutato come elemento di responsabilità comune.

  • art. 624 cod. pen.

    Configurazione del delitto di furto; la Corte ha ritenuto provata l'appropriazione di capi d'abbigliamento mediante occultamento e sottrazione.

  • art. 625, comma 1, nn. 2, 5, 7 cod. pen.

    art. 625, comma primo, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.

    Applicazione delle aggravanti: n.2 (mezzo fraudolento) interpretata includendo azioni astute come l'uso di borse schermate per eludere sistemi antitaccheggio; n.5 (commesso da tre o più persone) riconosciuta anche per concorso morale e non necessariamente per azione riunita; n.7 (esposizione alla pubblica fede) non esclusa dalla mera presenza di videosorveglianza e personale se questi non garantiscono immediata interruzione del furto.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di determinatezza della pena e motivazione della commisurazione: applicata correttamente dal giudice di merito nel bilanciamento degli elementi aggravanti e attenuanti.

  • art. 625-bis cod. pen.

    Previsione dell'attenuante speciale per chi confessa e favorisce l'identificazione dei correi: riconosciuta per la confessione di Angius ma distinta dalla valutazione del dolo e delle modalità della condotta che concernono il fatto stesso.

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    art. 69, comma quarto, cod. pen.

    Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; confermata la legittimità normativa e l'impossibilità per le attenuanti generiche di prevalere sulla recidiva reiterata nel bilanciamento.

  • art. 99, comma 4 cod. pen. (richiamato)

    art. 99, comma quarto (richiamato nella giurisprudenza)

    Riferimento normativo connesso alla disciplina della recidiva e al suo impatto nel bilanciamento delle circostanze; usato per spiegare il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della sanzione pecuniaria per ricorsi ritenuti inammissibili per colpa: applicata per condannare le ricorrenti al versamento alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non ammette ricorsi generici che tentino di riesaminare fatti o valutazioni probatorie già confermate dal giudice di merito (c.d. doppia conforme); il ricorso deve essere specifico e fondato su errori di diritto o vizi motivazionali chiari.
  • L'aggravante del 'mezzo fraudolento' comprende ogni artificio astuto idoneo ad eludere le cautele del detentore (es. borse schermate in fogli di alluminio), purché ciò risulti dai fatti accertati.
  • La circostanza aggravante relativo all'esposizione alla pubblica fede non viene automaticamente esclusa dalla presenza di videosorveglianza: è necessaria una sorveglianza effettivamente idonea a impedire immediatamente il furto per escluderla.
  • L'aggravante per numero di persone (tre o più) può legittimamente basarsi sul concorso morale e sulla cooperazione nel proposito criminoso, non richiedendo necessariamente che tutti gli autori agiscano fisicamente riuniti sul luogo del fatto.
  • La confessione che agevoli l'individuazione dei correi può determinare l'attenuante speciale ex art. 625-bis, ma questa valutazione è distinta dalla determinazione dell'intensità del dolo alla base del reato.
  • La recidiva reiterata impedisce che le circostanze attenuanti generiche prevalgano nel bilanciamento: il legislatore permette solo una limitata valorizzazione della soggettività del reo in presenza di recidiva.
  • Quando si contestano elementi di fatto (es. funzionamento di un dispositivo antitaccheggio), le mere supposizioni o ipotesi non sono ammissibili in sede di cassazione: occorrono elementi probatori concreti e specifici.

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