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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38670/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Manera ha impugnato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari assistiti da controllo a distanza. Ha dedotto inosservanza degli artt. 589 e 591 c.p.p. in relazione all'art. 310 c.p.p., sostenendo che il Tribunale di Messina avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per rinuncia (e quindi non condannarlo al pagamento delle spese), avendo egli rinunciato all'impugnazione e trasmesso tale rinuncia il 20/02/2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, manifestamente infondato. Ha rilevato che la rinuncia all'appello risultava depositata in cancelleria dopo la decisione (14/04/2023) e quindi non poteva essere conosciuta dal Tribunale al momento del pronunciamento. Inoltre la Corte ha spiegato che, anche qualora l'impugnazione fosse stata dichiarata inammissibile per rinuncia, gli artt. 591 e 592 c.p.p. comportano comunque la condanna al pagamento delle spese del procedimento; pertanto la sostituzione della declaratoria di rigetto con quella di inammissibilità non avrebbe prodotto un risultato più favorevole per il ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila a favore della cassa delle ammende, con invio degli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato come base procedurale per il procedimento dinanzi al Tribunale della Libertà; in concreto la decisione è stata valutata alla luce delle regole procedurali previste per l'appello cautelare.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso in Cassazione evocato dal ricorrente per vizio di diritto (inosservanza di norme procedurali), qui riferito presuntivamente agli artt. 589 e 591 c.p.p.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle regole sulle impugnazioni; la Corte l'ha considerata assieme ad altre disposizioni per valutare le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità o del rigetto.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: anche l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia non esclude la condanna al pagamento delle spese del procedimento, per cui la pronuncia di inammissibilità non avrebbe reso la posizione del ricorrente più favorevole rispetto al rigetto.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 591 per confermare la regola secondo cui la dichiarazione di inammissibilità comporta comunque conseguenze economiche (spese) analoghe al rigetto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni da effettuare nei confronti del detenuto; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti per la detenzione del ricorrente.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare nel processo penale si valuta in termini di utilità concreta (rimozione di uno svantaggio o ottenimento di un vantaggio) e non sulla base del concetto di soccombenza tipico del processo civile.
  • La rinuncia all'impugnazione è efficace solo se tempestivamente acquisita e conosciuta dal giudice prima della decisione; una rinuncia depositata dopo la pronuncia non può retroagire per mutare l'esito.
  • Anche la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali: la qualificazione formale della pronuncia (rigetto vs inammissibilità) non sempre produce effetti economici diversi.
  • È essenziale verificare le date effettive di deposito/trasmissione degli atti e le comunicazioni al giudice: la tempestività formale può essere decisiva per la sorte dell'impugnazione.
  • Chi valuta un ricorso in materia cautelare deve considerare non solo l'opportunità sostanziale del gravame ma anche le possibili conseguenze economiche e procedurali legate a eventuali rinunce o inammissibilità.
  • Per correggere errori procedurali concernenti la conoscenza di una rinuncia, è opportuno documentare e provare la tempestività e la conoscibilità dell'atto rispetto al momento della decisione.

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