Ordinanza n. 14398/2026 - Roma, Sezione 4T
Istanza di sostituzione del commissario ad acta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza che aveva imposto al Ministero di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero e istanza di sostituzione del commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, vittoriosa nel giudizio definito con sentenza n. 12191 del 19 luglio 2023, ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione nell’adottare il provvedimento espresso sul riconoscimento del titolo estero, nonostante il termine assegnato dalla sentenza e la previsione di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Con istanza notificata e depositata il 10 giugno 2026 ha chiesto l’immediata esecuzione del giudicato e la sostituzione, ovvero la conferma, del commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che non risultava adottato alcun provvedimento espresso né dal Ministero né dal commissario originariamente individuato e che non erano state fornite giustificazioni del ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza nella fase di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione del commissario ad acta originariamente nominato, alla luce della perdurante mancata esecuzione della sentenza. Ha quindi disposto la successione, con facoltà di delega, del Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale dovrà acquisire gli atti del fascicolo e provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase, liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale della fase di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la sostituzione del commissario ad acta in presenza di perdurante inadempimento.
Massime di principio
- Nella fase di ottemperanza, la perdurante mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione e del commissario ad acta originariamente nominato legittima il giudice amministrativo a sostituire il commissario, individuando un diverso organo ausiliario incaricato di provvedere in un nuovo termine.
- La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta quando, nonostante l’ordine giudiziale di concludere il procedimento e la precedente nomina commissariale, non sia stato adottato il provvedimento espresso imposto dal giudicato e non siano state fornite giustificazioni del ritardo.
- Il commissario ad acta subentrante può essere nominato con facoltà di delega e deve provvedere entro il termine stabilito dal giudice, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza.
Come è indicizzato
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