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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22765/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. per mancata notifica all'interessato del decreto di fissazione dell'udienza: l'avviso era stato inviato alla residenza mediante raccomandata e si era perfezionato per giacenza, ma il difensore deduceva che la notifica non era stata effettuata correttamente alla parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Trieste con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che, pur essendo in linea generale regolare la notificazione a mezzo servizio postale perfezionata per giacenza, la modalità era invalida nel caso di specie perché l'ufficio che aveva disposto la notifica era al corrente della condizione di detenuto del destinatario (tale condizione era indicata sin dalla richiesta del pubblico ministero). Ne consegue che la citazione della parte è stata omessa, determinando la nullità del procedimento avanti al giudice dell'esecuzione e della decisione assunta; pertanto la vicenda viene rimessa al Tribunale di Trieste per nuovo esame della richiesta del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 666 richiamando il principio secondo cui la citazione dell'imputato per l'udienza di esecuzione deve essere effettuata correttamente; una notifica a domicilio perfezionata per giacenza è normalmente valida, ma è nulla quando l'ufficio notificante era a conoscenza della condizione di detenuto del destinatario e dunque avrebbe dovuto procedere tramite le forme previste per le notificazioni ai detenuti.

Massime di principio

  • Se il destinatario è detenuto e ciò è conosciuto all'ufficio che deve notificare, la notifica a domicilio tramite raccomandata perfezionata per giacenza è invalida.
  • L'omessa citazione della parte per l'udienza davanti al giudice dell'esecuzione comporta la nullità del procedimento e della decisione adottata in sua assenza.
  • In presenza di detenzione accertata, le notifiche devono essere eseguite con le modalità appropriate per i detenuti (tramite l'istituto penitenziario o gli uffici competenti), non con invio alla residenza privata.
  • La sanzione della nullità è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio da parte del giudice dell'esecuzione, che dovrà riesaminare la richiesta del pubblico ministero dopo regolare citazione.
  • Per evitare nullità, uffici e difensori devono verificare sempre lo stato di detenzione del destinatario prima di disporre o considerare perfezionata una notifica.

Testo integrale

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