Cassazione Civile, Ordinanza n. 09521/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi relativo al trasporto di effetti postali e alla vuotatura di cassette. Il giudice di primo grado aveva accertato l'illecita interposizione di manodopera da parte dei formali datori di lavoro del lavoratore e aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la committente, con decorrenza dal 4 marzo 2010, disponendo il pagamento delle differenze retributive. La corte d'appello, accogliendo l'appello principale del lavoratore e rigettando quello incidentale della società, aveva anticipato la decorrenza del rapporto all'1 ottobre 2004 e ridefinito l'inquadramento contrattuale, ritenendo non genuino l'appalto perché la formale appaltatrice non disponeva di una reale autonomia organizzativa e si limitava a gestire aspetti amministrativi, mentre le direttive operative provenivano in modo stringente dalla committente; inoltre erano valorizzati l'assenza di referenti dell'appaltatore e lo svolgimento di attività non rientranti nell'oggetto dell'appalto. In cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente considerato sufficiente, ai fini della non genuinità dell'appalto, la mera consegna ai dipendenti dell'appaltatore di modelli standardizzati di pianificazione del trasporto (MPT) predisposti dalla committente, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; dall'altro, che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulla sola esistenza dei modelli MPT, ma su una valutazione complessiva e integrata del materiale istruttorio, comprendente le testimonianze sull'attività degli autisti, il loro controllo esclusivo da parte di dipendenti della committente e l'assenza di una reale organizzazione autonoma da parte dell'appaltatore. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La norma è richiamata come parametro per valutare la genuinità dell'appalto e l'eventuale interposizione illecita di manodopera; la Corte di cassazione non ne fornisce una nuova lettura, ma conferma che la verifica della non genuinità dipende da una valutazione complessiva dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come vizio dedotto dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, tendeva in concreto a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La qualificazione di un appalto come non genuino richiede una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, con attenzione all'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore e alla presenza o meno di un reale potere direttivo e conformativo in capo al committente.
- Non basta isolare un singolo elemento probatorio per censurare la decisione di merito quando la motivazione evidenzi un apprezzamento globale e integrato del compendio probatorio.
- Ai fini dell'accertamento dell'interposizione illecita di manodopera, assumono rilievo la sottoposizione dei lavoratori ai controlli della committente, l'assenza di referenti effettivi dell'appaltatore e la mancanza di una struttura organizzativa autonoma idonea a realizzare un risultato produttivo proprio.
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