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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39007/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame, che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di euro 40.000,00 disposto dal GIP come misura funzionale alla confisca "allargata". Il ricorrente contestava: 1) violazione del principio del ne bis in idem processuale per reiterazione di misure già annullate; 2) insufficienza del periculum in mora (argomentando che il sequestro non era adeguatamente motivato e che non era stata valutata compiutamente la situazione reddituale del nucleo familiare); 3) mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato (soprattutto in relazione alla disponibilità del casolare dove furono rinvenute sostanze stupefacenti); 4) irragionevolezza temporale della presunzione che il denaro derivasse da attività illecite, dato il lasso di tempo tra il primo sequestro e l'emersione dei nuovi elementi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: a) il principio del ne bis in idem non è stato violato perché il nuovo sequestro si fondava su elementi nuovi e non valutati precedentemente (rinvenimento di 80 kg di hashish, 1 kg di marijuana, 165 g di cocaina e materiale per confezionamento), che hanno portato a contestare un diverso e più grave reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; b) il periculum in mora è stato ritenuto sussistente: la natura fungibile e facilmente occultabile del denaro, le modalità del rinvenimento (banconote di diverso taglio occultate sotto il sedile dell'auto) e la sproporzione tra la somma e i modesti redditi dichiarati dall'indagato (anche il ricorso al reddito di cittadinanza) giustificano il rischio di dispersione; c) in vista della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) non è richiesta la prova di un nesso di pertinenzialità diretta tra le somme e l'attività illecita; d) la ragionevolezza temporale è rispettata, considerato il breve intervallo (circa tre mesi) tra il primo sequestro e l'emersione dei nuovi elementi. Esito pratico: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento (oneri/costi) come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce la illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la sua contestazione ha costituito la base per il sequestro preventivo funzionale alla confisca "allargata".

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione. Il primo sequestro originario era motivato in riferimento a questo reato, ma la Cassazione aveva annullato tale provvedimento ritenendo gli elementi insufficienti per la ricettazione (più verosimilmente mero possesso ingiustificato).

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Prevede la confisca "allargata" per delitti in materia di stupefacenti richiamando l'applicazione delle disposizioni procedurali che consentono il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione.

  • art. 240-bis cod. proc. pen.

    Consente la confisca per sproporzione e stabilisce criteri per il sequestro preventivo funzionale a tale confisca; nella sua applicazione non è richiesta la prova di un nesso di pertinenzialità diretto tra i beni sequestrati e l'attività delittuosa.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, c.p.p.

    Prevede l'adozione di provvedimenti cautelari reali (sequestro) per assicurare l'esecuzione della confisca; è richiamato come fondamento procedurale per il sequestro preventivo funzionale alla confisca.

Massime di principio

  • La reiterazione di un provvedimento cautelare precedentemente annullato non viola automaticamente il principio del ne bis in idem quando si fonda su elementi nuovi e non valutati in precedenza; nuovi fatti o rinvenimenti che aggravano o differenziano l'ipotesi di reato possono legittimare un nuovo sequestro.
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo funzionale alla confisca può essere desunto dalla natura del bene (denaro fungibile e facilmente occultabile), dalle modalità di occultamento e dalla sproporzione tra il valore sequestrato e i redditi leciti conosciuti dell'indagato e del nucleo familiare.
  • Nella prospettiva della confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) non è necessaria la prova di un collegamento diretto e materiale tra le somme sequestrate e la singola operazione delittuosa; rileva la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti.
  • Un intervallo temporale relativamente breve tra il momento in cui è stato rinvenuto un bene e l'emersione di nuovi elementi probatori a suo carico non rende irragionevole il sequestro disposto in funzione della confisca; la tempestività dell'accertamento rafforza la legittimità della misura.
  • Se un precedente annullamento del sequestro è dipeso da vizi formali o da carenze motivazionali e non da una valutazione nel merito degli elementi probatori, il giudice può legittimamente adottare un nuovo provvedimento cautelare qualora emergano o vengano adeguatamente motivate nuove esigenze cautelari.

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