Cassazione Penale, Ordinanza n. 22290/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la doglianza perché diretta contro una motivazione di merito non viziata e logicamente coerente. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. Con un unico motivo si deducevano vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura colpisse passaggi della sentenza di merito privi di vizi scrutinabili in sede di legittimità e comunque sorretti da una motivazione logicamente lineare e giuridicamente corretta, sia quanto alla sussistenza degli elementi della ricettazione, in particolare del dolo, sia quanto all'esclusione dell'art. 131-bis per la presenza di una lunga serie di precedenti penali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama la ricettazione e ritiene correttamente motivata la sussistenza degli elementi della fattispecie, in particolare del dolo di fattispecie.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della lunga serie di precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio motivazionale, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta.
- Ai fini della ricettazione, la motivazione deve dare conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, incluso il dolo; una volta che tale accertamento sia sorretto da argomentazione lineare, la censura di legittimità è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando, tra gli altri elementi, la pluralità e la rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, ove il giudice di merito motivi in modo adeguato su tale profilo.
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