Sentenza n. 46/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento con il quale la Prima Sottocommissione per gli esami di Avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di Genova, ha reso nota, in data 10 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia (comunicazione n. 11 del 10.04.2025), la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di Avvocato; b) del verbale di correzione della prova del 07.02.2025 redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova reso noto all'odierno ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello di Potenza Segreteria Esami Avvocati, oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di Avvocato; c) ove occorra del bando di concorso d.m. 30 luglio 2024, e di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato e giudizio numerico di insufficienza della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, partecipante alla sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Potenza, ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale, il verbale di correzione della prova scritta e, ove occorrente, il bando. La censura principale riguardava l'insufficienza della motivazione del giudizio negativo, espresso con il voto 15 e accompagnato dall'indicazione della carenza dell'elaborato rispetto ai punti 2, 3, 4, 7 e 9 dei criteri previamente stabiliti dalla Commissione Centrale. Sono state inoltre contestate le valutazioni della Commissione, ritenute non corrette e viziate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando l'orientamento consolidato dell'Adunanza plenaria e della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice, quando espresso sulla base di criteri predeterminati, sia di per sé sufficiente a motivare il giudizio tecnico di inidoneità, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Nel caso concreto, la motivazione risultava comunque ulteriormente contestualizzata dall'indicazione dei criteri non soddisfatti, relativi a chiarezza, completezza e rigore dell'esposizione, capacità di risolvere problemi giuridici, conoscenza degli istituti, adeguatezza delle conclusioni e presenza degli elementi essenziali dell'atto. Il TAR ha ritenuto ancora applicabile tale regime poiché l'entrata in vigore dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 è stata rinviata dall'art. 49 della stessa legge. Ha inoltre escluso vizi nella valutazione tecnica della Commissione, rilevando la genericità delle censure e l'assenza di manifesta ingiustizia, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, c.p.a.
dovere di sinteticità degli atti
Il giudice richiama il dovere di sinteticità per limitare la motivazione al richiamo dei principi giurisprudenziali sufficienti a definire le censure.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti
La previsione innovativa sulla motivazione analitica della valutazione non è stata ritenuta applicabile, in ragione del rinvio della sua entrata in vigore.
art. 49 l. 247/2012
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua ... secondo le norme previgenti
La disposizione mantiene applicabili le regole previgenti per lo svolgimento dell'esame, con conseguente perdurante sufficienza del voto numerico secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Il giudice lo richiama quale fondamento del dovere di sinteticità della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione forense, il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice sulla base di criteri previamente determinati è, secondo il regime normativo applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, idoneo a motivare il giudizio di inidoneità e la non ammissione alla prova orale, senza necessità di ulteriori spiegazioni discorsive.
- L'indicazione, insieme al voto numerico, dei criteri di valutazione non soddisfatti costituisce un'ulteriore contestualizzazione del giudizio negativo e rafforza la trasparenza della valutazione, pur non essendo necessaria per la validità della motivazione quando il voto sia fondato su criteri predeterminati.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni d'esame resta circoscritto alla verifica di manifesta ingiustizia, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti; non consente di sostituire la valutazione del giudice a quella della commissione.
- La sufficienza motivazionale del voto numerico non viene meno per il solo mutamento delle modalità pratiche dell'esame o per la riduzione del numero dei candidati, in assenza di una modifica normativa che imponga una motivazione analitica diversa.
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