Sentenza n. 5476/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno di rigetto della domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro dell’Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di carenza di motivazione del diniego di cittadinanza. Ha sostenuto di essere stabilmente inserito nel tessuto sociale italiano, di avere un lavoro stabile, di non essere socialmente pericoloso e di avere superato i pregiudizi penali, ritenuti non gravi né reiterati. Ha inoltre affermato di non avere dichiarato le condanne perché non risultanti dai certificati penali o non ricordate e perché la domanda sarebbe stata presentata con l’assistenza di CAF o sindacati, ai quali imputava le omissioni. Il diniego era fondato su due condanne, applicate ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., per omicidio colposo e violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, nonché per falsità ideologica e informatica e corruzione attiva, oltre che sulla dichiarazione mendace resa nella domanda circa l’assenza di condanne penali. Il ricorrente ha anche richiamato una pretesa riabilitazione, riferita tuttavia a persona con generalità diverse.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, non configurando un diritto automatico del richiedente. La valutazione amministrativa deve considerare l’interesse pubblico, l’affidabilità del richiedente, la sua condotta morale e civile e le prospettive di stabile e sana integrazione. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e formale: il giudice verifica la veridicità dei fatti, la sufficienza dell’istruttoria e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’Amministrazione. Nel caso concreto, il diniego era stato preceduto dal preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, che indicava puntualmente le condanne e la dichiarazione mendace; il preavviso non era stato riscontrato. Le condanne risultavano dal casellario giudiziale prodotto dall’Amministrazione. La loro risalenza temporale non ne eliminava la rilevanza, trattandosi di reati gravi idonei a incidere negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità e di condotta conforme alla buona fede. La dedotta riabilitazione non è stata ritenuta pertinente perché riferita a soggetto diverso. Il diniego è stato quindi considerato adeguatamente motivato e non irragionevole. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana è stata esaminata come attribuzione discrezionale e non automatica, subordinata alla valutazione dei requisiti e dei fattori ostativi.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha validamente anticipato i motivi ostativi, indicando le condanne penali e la dichiarazione mendace; il ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 76 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione resa nella domanda circa l’assenza di condanne penali è stata qualificata dall’Amministrazione come mendace e considerata elemento rilevante nel giudizio di affidabilità.
artt. 444 e 445 c.p.p.
Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono state considerate elementi risultanti dall’istruttoria e rilevanti ai fini della valutazione della condotta del richiedente.
art. 589, comma 1, c.p.
La condanna per omicidio colposo è stata valutata, insieme agli altri precedenti, come elemento negativo nel giudizio prognostico sull’affidabilità.
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La condanna per violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone è stata considerata tra gli elementi ostativi valorizzabili.
artt. 81, 110, 479, 491-bis, 321 e 319 c.p.
Le condanne per falsità ideologica, falsità in documenti informatici e corruzione attiva sono state ritenute reati gravi e significativi ai fini della valutazione dell’affidabilità e della condotta morale e civile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento per la tutela dei dati relativi alle condanne penali e ai reati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto automaticamente esigibile; l’Amministrazione deve valutare complessivamente l’interesse pubblico, l’affidabilità del richiedente, la condotta morale e civile e le prospettive di stabile integrazione.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza possono assumere rilievo non solo le condanne penali, ma anche la mancata dichiarazione di precedenti penali nella domanda, quale elemento incidente sul giudizio di affidabilità e di buona fede del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego discrezionale di cittadinanza è estrinseco e formale: esso riguarda la veridicità dei fatti, la sufficienza dell’istruttoria e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi alla sostituzione del giudizio di merito dell’Amministrazione.
- La risalenza nel tempo delle condanne non impone di per sé la concessione della cittadinanza né rende irrilevanti i precedenti, quando la loro gravità consenta ragionevolmente di considerarli incidenti sul giudizio prognostico di affidabilità e di condotta conforme ai parametri della convivenza civile.
- Il preavviso di diniego che indichi puntualmente i precedenti penali e gli ulteriori elementi ostativi assolve l’obbligo partecipativo previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, soprattutto quando l’interessato non presenti osservazioni nel procedimento.
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